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28.10.2025 BONUS MAMME 2025: domande entro il 9 dicembre

Con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 l’Istituto illustra la disciplina del nuovo Bonus Mamme 2025, un contributo mensile di Euro 40,00 destinato alle lavoratrici con almeno due figli:

 

Il Bonus spetta:

  • alle madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • alle madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluse il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

 

Requisiti di reddito
Il reddito complessivo da lavoro, autonomo o dipendente, non deve superare i 40.000 euro lordi annui nel 2025.

 

Come presentare la domanda all’INPS

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, utilizzando il canale messo a disposizione dall’INPS. In particolare, le lavoratrici possono scegliere tra:

  • il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 (da cellulare, a pagamento secondo il gestore);

 

Scadenza di invio domanda

Le richieste devono essere inoltrate entro il 9 dicembre 2025, chi matura i requisiti in un momento successivo potrà presentare la domanda fino al 31 gennaio 2026, ma solo se il diritto si perfeziona entro il 31 dicembre 2025.

 

I documenti da allegare alla domanda

  • i dati anagrafici dei figli per i quali si chiede il beneficio (nome, data di nascita, codice fiscale o, se non disponibile, documentazione equivalente);
  • la tipologia di attività lavorativa svolta (dipendente, autonoma o iscrizione a gestione separata o cassa professionale);
  • per le madri con tre o più figli, l’assenza di un contratto a tempo indeterminato nei mesi di riferimento;
  • la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini fiscali per il 2025, che non deve superare 40.000 euro;
  • la modalità di pagamento prescelta, indicando un IBAN intestato alla richiedente o, in alternativa, l’opzione per il bonifico domiciliato.

Le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sono soggette a controlli successivi. In caso di informazioni false o incomplete, l’INPS procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite, oltre alle sanzioni previste per legge.

 

Ammontare del bonus

L’importo è di 40 euro mensili e verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione:

  • a dicembre 2025, per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre;
  • entro il mese di febbraio 2026 per le restanti domande non liquidate a dicembre.

Tali somme, non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE. In generale, l’INPS erogherà il contributo in un’unica soluzione, accreditando la somma direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, in alternativa, tramite bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

 

 

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15.09.2025 Bonus PSICOLOGO apertura della domande

Le domande dal 15 settembre al 15 novembre, ecco chi può accedere al contributo

È partita oggi, 15 settembre, la nuova edizione del Bonus Psicologo 2025, il contributo statale destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. L’INPS ha aperto ufficialmente la piattaforma per la presentazione delle domande, che potranno essere inviate fino al 14 novembre 2025.

Stanziamento e obiettivi del bonus psicologo 2025

Il Governo ha stanziato per quest’anno 9,5 milioni di euro, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di salute mentale, spesso economicamente gravosi per le famiglie. Il contributo mira a intercettare situazioni di disagio psicologico, stress, ansia e depressione, favorendo un supporto tempestivo.

Requisiti e importi

Possono fare domanda tutti i residenti in Italia con un ISEE ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. L’importo massimo erogabile varia in base alla fascia ISEE. In sintesi:

Isee fino a 15.000 €:  contributo massimo di 1.500 €
Isee tra  15.001 € e 30.000: contributo massimo di 1.000 €
Isee tra  30.001 € e 50.000 €:  contributo massimo di 500 €

Il rimborso è pari a 50 euro per ogni seduta, fino al tetto massimo previsto. Il contributo non viene versato al cittadino, ma direttamente al professionista che ha erogato la prestazione.

Come presentare la domanda

Le domande si inoltrano esclusivamente online, tramite il sito www.inps.it, accedendo con SPID (livello 2 o superiore), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta entrati, occorre cercare il servizio “Contributo sessioni psicoterapia – Domande 2025” nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”.

In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center INPS: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 da cellulare (a pagamento secondo il piano tariffario).

Criteri di graduatoria e priorità

Le domande accolte verranno inserite in graduatorie regionali e provinciali. L’ordine di assegnazione seguirà due criteri:

  1. ISEE più basso (priorità assoluta).
  2. In caso di ISEE uguale, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non sono previste corsie preferenziali specifiche per le famiglie con componenti con disabilità: queste possono comunque accedere al bonus se rispettano il requisito ISEE, ma non ricevono punteggi aggiuntivi né precedenze automatiche.

Non è necessaria alcuna prescrizione medica, e la misura può essere attivata anche per minori o soggetti tutelati.

Utilizzo del contributo e scadenze

Una volta ammessi al bonus, i beneficiari hanno:

  • 60 giorni per iniziare almeno una seduta, pena la decadenza e lo scorrimento della graduatoria;
  • 270 giorni complessivi per utilizzare l’intero importo assegnato.

A partire dal 2025, è obbligatorio effettuare almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, pena la decadenza automatica dal beneficio e lo scorrimento della graduatoria.

Il contributo non viene erogato direttamente al beneficiario, ma corrisposto al professionista che ha effettuato la prestazione, secondo le modalità indicate nella piattaforma INPS. Ogni seduta è coperta fino a un massimo di 50 euro.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la Circolare INPS n. 124 dell’11 settembre 2025

 

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14.07.2025 Tracciabilità spese di trasferta

Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 54, comma 2, TUIR, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Ora, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis al citato art. 54, è previsto che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le predette spese concorrono alla formazione del reddito se sostenute in Italia con pagamento non tracciato.

Di fatto, ai fini della deducibilità l’obbligo di tracciabilità viene limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che possono essere anche pagate in contanti senza comprometterne la deducibilità.

Analogamente il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter prevede che, nei casi disciplinati dai commi 2 e 5, la tracciabilità è richiesta esclusivamente ai fini della deducibilità delle spese sostenute in Italia per l’esecuzione dell’incarico:

  • non rimborsate da parte del committente per insolvenza / infruttuosità della procedura esecutiva / prescrizione del credito (comma 2);

ovvero

  • di importo, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a € 2.500, non rimborsate dal committente entro un anno dalla fattura (per le quali la deducibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il predetto periodo annuale).
La novità in esame è applicabile relativamente alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Spese trasferta incarichi ad altri lavoratori autonomi / dipendenti

A seguito dell’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità interessa ora anche alle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi / ncc), sostenute in Italia (direttamente dal lavoratore autonomo nell’esercizio dell’attività), comprese quelle:

  • sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
  • rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’incarico.
La novità in esame è applicabile:

·     relativamente alle spese sostenute direttamente dal lavoratore autonomo, anche in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, dalle spese sostenute dal 18.6.2025;

·     relativamente alle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti / altri lavoratori autonomi a partire dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Spese di rappresentanza / per omaggi – lavoro autonomo

Con l’integrazione del comma 2 dell’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità viene esteso anche alle spese di rappresentanza (comprese quelle per l’acquisto / importazione di oggetti d’arte, antiquariato e collezione / beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito), nel rispetto del limite dell’1% dei compensi percepiti.

Come evidenziato nella citata Relazione la novità in esame è giustificata dalla necessità di “rendere coerente il regime fiscale delle spese sostenute da [lavoratori autonomi] con quello stabilito in materia di reddito d’impresa dall’articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR”.

La novità in esame è applicabile alle spese di rappresentanza sostenute dal 18.6.2025 e pertanto per le spese sostenute:

·     fino al 17.6.2025, la deducibilità è riconosciuta anche se pagate in contanti;

·     dal 18.6.2025, la deducibilità è subordinata al pagamento delle stesse tramite mezzi tracciabili.

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Tracciabilità spese di trasferta dipendenti – IMPRESE

Tassazione lavoratori dipendenti

Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 51, comma 5, TUIR i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute in occasione di trasferte / missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Con l’integrazione del citato comma 5, l’obbligo di tracciabilità viene ora limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.

La novità in esame è applicabile dalle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Deducibilità imprese

L’art. 95, comma 3-bis, TUIR subordina (dal 2025) la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc) e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Ora, il Decreto in esame:

  • limita tale previsione alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la deducibilità;
  • elimina il riferimento ai lavoratori autonomi, ora trasfuso nell’art. 109, TUIR. Tale intervento, come precisato nella citata Relazione, ha una finalità di coordinamento. Infatti, “considerato che l’articolo 95 del TUIR, riguardante spese per prestazioni di lavoro, reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, si è ritenuto opportuno espungere dal citato comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizio commissionate a lavoratori autonomi. La medesima disciplina …. è stata trasferita nell’ambito dell’articolo 109 … riguardante le norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.

Nel citato art. 109, TUIR sono stati introdotti i nuovi commi 5-bis e 5-ter, prevedendo rispettivamente l’obbligo di tracciabilità:

  • delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese. Come evidenziato nella citata Relazione il nuovo comma 5-bis è finalizzato a “chiarire, evitando possibili dubbi interpretativi, che la condizione di tracciabilità delle spese … rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio di inerenza)”.

Peraltro tali previsioni “si applicano anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché ai relativi rimborsi analitici”;

  • delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto spese sostenute in Italia per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi e dei relativi rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
Tali novità:

·     relativamente alla soppressione dell’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero, operano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

·     relativamente alla deducibilità delle spese di cui ai predetti commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili dalle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025;

·     operano ai fini della deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP.

 

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20.06.2025 PROROGA termini versamenti imposte

L’art. 13 del Decreto in esame “concede” la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 a favore dei “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.”

Come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 12.6.2025 n. 131 “per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari”.

Lo slittamento dei termini quindi:

  • è riconosciuto (soltanto) ai soggetti interessati dall’applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi. La proroga riguarda anche:
  • i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.

Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • non interessa le persone fisiche private” per le quali il versamento va effettuato:
  • entro il 30.6.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • dall’1.7 al 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • non può essere applicato dai soggetti “non interessati” dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la proroga dei versamenti al 21.7.2025 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio; diversamente non sono interessate dalla proroga poiché la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 1.9.2025 + 0,40%.

In merito alle somme oggetto di proroga, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e dell’acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi anche i versamenti dovuti a titolo di:

  • addizionali IRPEF;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al concordato;
  • affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024;
  • diritto CCIAA 2025.
Per i soci di srl non trasparenti” (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, spetta esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali.

 

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18.04.2025 Rottamazione, riammissione per i decaduti al 30 aprile

Entro il 30 aprile si può inviare la domanda per essere riammessi alla rottamazione quater, se decaduti.

A tal proposito l’Agenzia della Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande, a prevedere questa possibilità è stata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio.

1) Rottamazione quater: riammessi i decaduti

Come evidenziato anche dall’Agenzia della Riscossione, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla “Rottamazione-quater”, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.

2) Rottamazione quater: presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile

In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”.

In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025,

oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La domanda può essere presentata:

  • Online in area riservata compilando il form e seleziona le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di riammissione direttamente dall’area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Accedi all’area riservata
  • Online in area pubblica compilando il form, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. Attenzione al fatto che occorre allegare la documentazione di riconoscimento – pdf e specifica l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione. Vai al servizio in area pubblica

Attenzione al fatto che gli intermediari fiscali, la domanda di riammissione per gli assistiti può essere presentata direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

 

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18.03.2025 Assegno unico 2025 regole e tabelle aggiornate

Con  la circolare 33 – 2024 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva  dell’indice dei prezzi pari allo 0,8%.

In allegato INPS fornisce le tabelle complete degli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare

L’istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio 2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato con i valori aggiornati.

Con la mensilità di marzo verrà inoltre erogato l’eventuale conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato.

L’assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.)  è stato istituito dal d. lgs. n.  230-2021. 

In particolare spetta:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Si ricorda che dal 2023   per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno  per l’assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti  della famiglia ovvero :

  • maggior numero di figli,
  • raggiungimento dell’età che li esclude dall’ accesso (22 anni)
  • modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare

ATTENZIONE è necessario  comunque presentare  ogni anno all’INPS  la DSU per ottenere l’importo dell’assegno sulla base dell’ISEE aggiornato,  altrimenti dal, mese di marzo   viene garantito solo l’importo minimo previsto per  la fascia ISEE più alta. 

La presentazione dell’ISEE aggiornato entro il mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli

Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE.

Ecco di seguito le tabelle aggiornate per il 2025:

Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€)
Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00
18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00
25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00
33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00
43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00
20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00
40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 60,00

 

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14.02.2025 Imprese: obbligo assicurazione catastrofi naturali entro il 31.03.2025

Un decreto ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27-02- 2025, n. 48) stabilisce le modalità operative, fissando il 31 marzo prossimo come data ultima per adeguare le nuove polizze.

Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate al primo rinnovo o pagamento utile.

L’obbligo copre beni immobili e strumentali impiegati a vario titolo, escludendo veicoli già assicurati, e mira a proteggere le imprese da danni causati da sismi, alluvioni, frane e inondazioni. Le aziende devono stipulare contratti assicurativi che coprano i danni diretti causati da questi eventi. Il decreto prevede un periodo transitorio per permettere alle compagnie assicurative di adeguarsi.

Le imprese che non assicurano gli immobili produttivi rischiano (articolo 1, comma 102, della legge 213/2023) la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (anche, ma non solo, quelli concessi in occasione di eventi catastrofali).

Quali rischi catastrofali coprono le nuove polizze e quali obblighi legali implicano per le imprese Le nuove polizze assicurative devono coprire i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Gli obblighi legali per le imprese, derivanti dalla legge n. 213/2023, prevedono che le imprese iscritte nel relativo Registro (con sede legale in Italia o all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia) stipulino entro il 31 marzo contratti assicurativi per la copertura dei danni causati da tali eventi. Il decreto ministeriale attuativo (Dm 30 gennaio 2025, n. 18, di MEF e MIMIT) ha previsto un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto il termine entro cui le compagnie devono adeguare i loro prodotti di nuova emissione alle prescrizioni regolamentari.

Soggetti obbligati ed esclusi dall’obbligo assicurativo L’obbligo assicurativo si applica alle imprese iscritte nel relativo Registro, con sede legale in Italia o all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia. Queste imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali. Sono esclusi i settori agricoli e i beni immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie.

Quali eventi catastrofali copre l’assicurazione obbligatoria L’assicurazione obbligatoria copre i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Qual è la scadenza per adeguare le polizze La scadenza per adeguare le polizze dipende dalla loro natura. Per le nuove polizze, le compagnie assicurative dovevano adeguare i loro prodotti alle prescrizioni regolamenta rientro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento. Formalmente, il Dm entra in vigore il 14 marzo, ma già da ora le imprese hanno tutti gli elementi per dotarsi di una polizza conforme. Per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, l’adeguamento deve avvenire a partire dal primo rinnovo o pagamento utile delle stesse. Ciò significa che, alla prima scadenza annuale, un contratto vigente potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. L’adeguamento può avvenire anche prima del rinnovo, al primo pagamento utile, riferito a ogni quietanza che attesti il pagamento del premio. In ogni caso, le imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali entro il 31 marzo.

Come si adegueranno le polizze esistenti alle nuove normative sull’assicurazione contro i rischi catastrofali 

L’adeguamento delle polizze esistenti alle nuove normative sull’assicurazione contro i rischi catastrofali avverrà in diversi modi:

  • rinnovo o pagamento utile: l’articolo 11, comma 2, del Dm in commento prevede che l’adeguamento delle polizze già in essere avvenga “a partire dal primo rinnovo o pagamento utile delle stesse”. Ciò significa che, alla prima scadenza annuale (o del periodo di copertura) di un contratto vigente, il rinnovo sarà possibile solo a condizioni allineate al Dm;
  • sostituzione o integrazione: se la polizza non rispetta lo schema di legge, sarà necessario sostituirla o stipulare appendici Tuttavia, potrebbe non essere semplice creare un programma di copertura integrato adeguato, e il cliente dovrà confermare che il mantenimento di coperture diverse e ulteriori rispetto alle garanzie obbligatorie integrate risponda ancora alle sue esigenze;
  • pagamento utile: l’adeguamento potrà avvenire anche prima del rinnovo, al “primo pagamento utile”, riferito a ogni quietanza che attesti il pagamento del premio, anche in caso di frazionamenti infra-annuali, evitando la sospensione della garanzia secondo l’articolo 1901 del Codice Civile;
  • soluzioni facoltative: considerando l’ambito relativamente ristretto di copertura obbligatoria, sono consigliabili soluzioni facoltative per fornire una garanzia più ampia, ad esempio per eventi non coperti o per la protezione dal rischio di interruzione dell’attività.

Quali beni devono essere assicurati 

I contratti assicurativi obbligatori devono coprire i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese. Più precisamente, devono essere assicurate le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”. Questo include non solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo, come leasing, locazione o comodato. Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II, n. 1, 2, 3, dell’articolo 2424 del Codice Civile. Sembra che l’obbligo non si estenda ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva.

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29.01.2025 Registri contabili 2023: stampa o conservazione

Entro il 31 gennaio 2025 andrà effettuata la stampa o la conservazione dei registri contabili relativi al 2023.

Infatti, secondo il comma 4-ter dell’articolo 7 del DL n. 357/1994 qualunque registro contabile tenuto con sistemi meccanografici deve essere trascritto su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Nel caso in cui non sia ancora decorso tale termine, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, a condizione che, durante ispezioni e controlli, risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il comma 4-quater, come modificato dall’articolo 1 comma 2 bis del Dl Semplificazioni n.73/2022, stabilisce che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Quindi, con la modifica apportata dal DL Semplificazioni, oltre alla tenuta, viene consentita anche la conservazione telematica dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva digitale, effettuata ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Precedentemente alla modifica, l’Agenzia delle Entrate si era espressa con la risposta all’istanza di interpello n.236/2021 e con la Risoluzione n. 16/2022, precisando che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità, e che se i documenti fiscalmente rilevanti sono tenuti in formato elettronico:

ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; entro tale momento vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, o stampati in caso contrario.

Le modifiche apportate dal DL Semplificazioni n. 73/2022 determinano, di fatto, il superamento dell’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, in base al disposto normativo è sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste in sede di controllo. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento esplicito da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Imposta di bollo

L’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo alle scritture contabili è disciplinato dal D.P.R. n.642/1972 ai sensi del quale l’assolvimento dell’imposta è dovuto in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, dei libri sociali obbligatori nonché in via residuale per ogni altro libro o registro prescritto da leggi speciali.

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea o informatizzata. Se la contabilità è tenuta in modalità informatizzata, occorre far riferimento al DM 17 giugno 2014 secondo cui l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6comma 3). In tale ipotesi, l’articolo 6 comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 6 “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Il versamento dell’imposta di bollo così determinata avviene tramite delega di pagamento modello F24 con l’indicazione del codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”.

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13.01.2025 La Finanziaria 2025

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2025. Il testo definitivo, oltre a confermare, tra l’altro, le seguenti previsioni già contenute nel ddl:

  • introduzione rivalutazione terreni e partecipazioni “a regime”;
  • obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta / rappresentanza;
  • proroga al 2025 / 2026 / 2027 della maxi deduzione nuovi dipendenti;
  • introduzione di una specifica agevolazione a favore dei neo assunti che si trasferiscono per motivi di lavoro;

prevede una serie di ulteriori novità, tra le quali:

  • l’assegnazione / cessione agevolata beni d’impresa;
  • l’estromissione immobile imprenditore individuale;
  • l’aumento per il 2025 a € 35.000 del limite di reddito di lavoro dipendente per accedere / uscire dal regime forfetario;
  • la riduzione al 50% dei contributi previdenziali a favore degli artigiani / commercianti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta all’IVS;
  • l’introduzione del bonus elettrodomestici;
  • l’obbligo di disporre di una PEC da parte degli amministratori di società.

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2025.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 908 commi.

 

NUOVA IRPEF 2025 – comma da 2 a 11 e 13

L’approvazione definitiva della Finanziaria 2025 ha confermato la “stabilizzazione a regime” delle soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previste per il 2024.

È inoltre confermata l’introduzione:

− dei nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli a carico);

− delle nuove limitazioni alla detrazione per i figli a carico;

− di una somma integrativa, pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000;

− di una “ulteriore detrazione” per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.

Si segnala infine che in sede di approvazione è stato disposto l’innalzamento:

− da € 800 a € 1.000 dell’ammontare massimo delle spese di istruzione detraibili;

− da € 1.000 a € 1.100 della detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti.

 

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO – comma 12

L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.

In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

  • non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
  • superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

 

WEB TAX – commi 21 e 22

In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1, comma 36, Legge n. 145/2018, sono stati ridefiniti i soggetti passivi della c.d. “web tax” modificando quanto contenuto nel ddl che disponeva l’abolizione delle soglie di ricavi (ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni), prevedendo che la stessa è applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;

e che singolarmente / a livello di gruppo, nell’anno precedente, realizzano un ammontare di ricavi non inferiore a € 750 milioni.

Con la modifica del comma 42 del citato art. 1 è altresì previsto che i predetti soggetti versano:

  • entro il 30.11, un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (3% dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati nell’anno);
  • entro il 16.5 dell’anno successivo, il saldo dell’imposta dovuta.

Le predette modifiche sono state trasfuse nel D.Lgs. n. 174/2024 (Testo unico dei tributi erariali minori).

 

ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE / REDDITI DIVERSI – comma 23

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica, è chiarito che l’imposta sostitutiva sui redditi cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR, ossia:

  • plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (lett. c);
  • plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale / patrimonio di società di cui all’art. 5 (società semplici, snc, sas), escluse le associazioni e dei soggetti di cui all’art. 73 (società di capitali), nonchè di diritti / titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lett. c-bis);
  • plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi / conti correnti, di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo (lett. c-ter);
  • redditi, diversi dai precedenti, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto / l’obbligo di cedere / acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere / effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (c-quater);
  • plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta /detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta (lett. c-sexies);

in base all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 sono soggetti all’ex art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è pari al 26% (l’imposta sostitutiva è stata aumentata nella predetta misura dall’art. 3, DL n. 66/2014).imposta sostitutiva pari al 12,50%.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO – ATTIVITÀ – commi da 24 a 29

In sede di approvazione è disposto l’aumentodal26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Inoltre, con la modifica della citata lett. c-sexies) e dell’art. 68, comma 9-bis, TUIR:

  • è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall’1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);
  • la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell’eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze è “estesa” all’intero ammontare della stessa (in precedenza riguardava gli importi superiori a € 2.000).

L’eccedenza può essere integralmente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi.

In sede di approvazione è altresì disposto che per la determinazione delle citate plusvalenze / minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta all’1.1.2025 può essere assunto, in luogo del costo / valore di acquisto, il valore normale ex art. 9, TUIR alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 18%.

L’assunzione di tale valore quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione con le predette modalità.

L’imposta sostitutiva:

  • va versamento il 30.11.2025;
  • può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.2025 (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI “A REGIME” – comma 30

È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima.

In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Quanto sopra accennato in merito alla rivalutazione delle partecipazioni non è applicabile ai fini della determinazione ex art. 68, comma 2-bis, TUIR delle plus/minusvalenze realizzate da società / enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

 

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – commi da 31 a 36

In sede di approvazione è riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2024.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52,DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

È inoltre disposto che:

  • il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
  • nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.9.2025;
  • il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE – comma 37

In sede di approvazione è riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2025;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
    • nella misura del 60% entro il 30.11.2025;
    • il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI – commi 54 e 56

Nell’ambito della Finanziaria 2025 sono previste una serie di modifiche riguardanti sia le detrazioni “ordinarie” che il “Superbonus”, in parte già presenti nel testo del disegno di legge ed in parte introdotte in sede di approvazione definitiva.

In particolare si evidenzia che per le spese 2025:

− la detrazione “ordinaria” spettante per gli interventi di recupero edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico è ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi la detrazione è ridotta al 36%;

− il “Superbonus” del 65% (per condomini ed edifici con più unità immobiliari) riguarda esclusivamente gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, risulta presentata la CILA / richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione;

− non rientrano più tra le spese agevolabili quelle relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

REVERSE CHARGE APPALTI MOVIMENTAZIONE MERCI – commi da 57 a 63

In base all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPr n. 633/72 sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ora, in sede di approvazione è stata aggiunta la previsione che le predette prestazioni sono rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

La nuova disposizione non è applicabile alle operazioni soggette a split-payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 né alle Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003.

L’efficacia della predetta disposizione è subordinata all’autorizzazione UE.

E’ comunque previsto che, per le prestazioni di servizi di cui alla citata lett. a-quinquies), rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare per il pagamento dell’IVA da parte di quest’ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell’imposta dovuta). è data la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese.

In tal caso:

  • la fattura è emessa dal prestatore;
  • l’imposta è versata dal committente con il mod. F24, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

L’opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate.

La definizione dei termini / modalità delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

ALIQUOTA IVA 5% CORSI ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA – comma 64

In sede di approvazione l’aliquota IVA ridotta del 5% già applicabile ai corsi di attività sportiva invernale è stata estesa anche ai corsi di attività sportiva alpinistica, come individuata dall’art. 2, comma 1, lett. c), Legge n. 6/89, relativa all’ordinamento delle guide alpine.

 

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – commi da 74 a 77

Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi“, con l’integrazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, per effetto dell’integrazione dell’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:

  • € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
  • da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026

 

INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU – comma 78

È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • agli immobili destinati alle locazioni brevi;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

 

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA – commi da 81 a 83

è confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):

  • rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
  • spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
  • spese vitto / alloggio, nonchè rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
  • spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).

Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP.

Merita evidenziare che rientrano tra i autoservizi pubblici non di linea quelli che nel contempo:

  • provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;
  • vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo / periodico.

Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.

 

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE PROCESSI VERBALI – comma 86

è confermato che, con la modifica del comma 2 dell’art. 38-bis, DPR n. 600/73, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con la GdF, deve disciplinare la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine dell’attività di controllo prevedendo, per i verbalizzanti, la possibilità di firma digitale per la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche via analogica, dal contribuente.

 

NOVITÀ LAVORATORI FRONTALIERI – comma da 97 a 99

telelavoro

è confermato che, nel periodo 1.1.2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’accordo Italia – Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri, ossia i soggetti:

  • fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, nella zona di 20 Km dal confine con l’altro Stato;
  • esercenti un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente / una stabile organizzazione / base fissa di tale altro Stato;
  • che rientrano, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro in modalità telelavoro, presso il domicilio nello Stato di residenza, fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro, senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.

Ai fini dell’imposizione della retribuzione nello Stato in cui l’attività è svolta, l’attività in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza è considerata effettuata nell’altro Stato presso il datore di lavoro fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro.

retribuzioni convenzionali

Con una norma di carattere interpretativo è confermato che l’art. 51, comma 8-bis, TUIR, che prevede la determinazione in base alle retribuzioni convenzionali del reddito di lavoro dipendente, è applicabile anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

 

BONUS ELETTRODOMESTICI – comma da 107 a 111

In sede di approvazione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, per il 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:

  • è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a €100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
  • è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.

La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.

 

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA – commi da 112 a 115

È confermata la proroga al 31.12.2027 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”, dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe” e dal 31.12.2023 al 31.12.2024 dalla Legge n. 213/2023) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto (compresi gli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

L’accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

È confermato inoltre l’incremento di ulteriori € 130 milioni per il 2025 e di € 270 milioni per il 2026 e 2027 del Fondo di garanzia in esame. Sono infine prorogate al 31.12.2027 le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 9 a 13, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) che prevedono, tra l’altro:

  • l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei:
  1. a) nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 40.000;
  2. b) nuclei familiari con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 45.000;
  3. c) nuclei familiari con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 50.000;
  • che per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (rapporto finanziamento e prezzo di acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, presentate dal 31.1 al 31.12 dell’anno di riferimento, la garanzia del predetto Fondo è rilasciata nella misura massima:
    • dell’80% sui finanziamenti concessi a nuclei familiari della lett. a);
    • dell’85% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della lett. b);
    • del 90% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della lett. c).

In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013, Finanziaria 2014, è modificato il criterio soggettivo di concessione della garanzia del predetto Fondo. Ora, la garanzia è concessa esclusivamente (in luogo di “prioritariamente”) a favore delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori / conduttori di alloggi IACP, comunque denominati / giovani che non hanno compiuto 36 anni.

 

IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA – comma 116

L’art. 1, comma 55, Legge n. 208/2015 modificando l’art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di agevolazioni “prima casa”, ha previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

In sede di approvazione la citata Nota II-bis è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.

Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.

 

CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE – comma 120

In sede di approvazione è stato incrementato di € 1 milione per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

  • iscritti a Università statali;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
  • che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
  • residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – comma 186

In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti di cui al comma 1 dell’art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:

  • è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 31.12.2025;
  • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”.

 

 

BONUS NUOVE NASCITE – comma da 206 a 208

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:

  • i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;

ovvero

  • i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

 

DETRAZIONE IRPEF CANI GUIDA – comma 229

In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-quater del citato art. 15, con l’aumento della detrazione IRPEF da € 1.000 a € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ – comma 385

È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresanel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

 

NOVITÀ WELFARE AZIENDALE – commi da 386 a 391

Nell’ambito delle misure fiscali relative al welfare aziendale sono confermate le seguenti novità.

agevolazione NEO ASSUNTI

Ai neo assunti a tempo indeterminato dall’1.1 al 31.12.2025:

  • titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
  • che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.

La non tassazione di tali somme trova applicazione:

  • nel limite massimo di € 5.000 annui;
  • per i primi 2 anni dall’assunzione;
  • solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

 

LIMITE fringe benefit non tassati

Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

 

PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI – commi 399 e 400

È confermata la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 20252026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024, dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

È inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto:

  • per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione;
  • per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi deduzione.

 

 

MINI IRES – commi da 436 a 444

Ritorna (soltanto per il 2025) la c.d. “Mini IRES” premiale, ossia la possibilità di applicare l’imposta nella misura ridotta del 20% anzichè in quella ordinaria del 24%.

Tale “premio” è riconosciuto alle imprese che:

− accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 ad una specifica riserva;

− effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 – Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023 (l’ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);

− nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all’1% rispetto al 2024. Inoltre:

− il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;

− l’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.

 

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – commi da 427 a 429

CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 – commi da 445 a 448

In sede di approvazione della Finanziaria 2025 sono state introdotte importanti / rilevanti modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta “Transizione 5.0” / “Industria 4.0”.

In particolare:

− con riferimento al bonus “Transizione 5.0”:

− è stata prevista un’aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni (ossia, 35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici);

− è eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta c.d. “ZES Unica Mezzogiorno” / ZLS;

− con riferimento al bonus “Industria 4.0”:

− è abrogata dal 2025 l’agevolazione riferita ai beni immateriali;

− è introdotto un limite di spesa (€ 2.200 milioni) agli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o 30.6.2026).

 

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” – comma 461

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. “Nuova Sabatini“.

 

 

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO – commi dal 485 al 491

È confermato il riconoscimento anche per il 2025 del contributo di cui all’art. 16, Legge n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1 – 15.11.2025 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”.

In sede di approvazione è stato aumentato a € 2.200 milioni (in precedenza € 1.600 milioni) il limite di spesa del credito d’imposta in esame.

In particolare i soggetti interessati, ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 31.3 al 30.5.2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la predetta comunicazione, inviano dal 18.11 al 2.12.2025 all’Agenzia una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

RISPETTO limite di spesa / credito D’IMPOSTA SPETTANTE

Al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2025 l’ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario sarà rideterminato considerando l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

 

DETASSAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE – comma da 520

Come previsto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici“, ossia le c.d. “mance“, delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:

  • costituiscono redditi di lavoro dipendente;
  • sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta. In sede di approvazione il predetto limite è stato aumentato al 30%;
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
  • concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

Le predette disposizioni sono applicabili soltanto nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000. In sede di approvazione tale soglia è stata aumentata a € 75.000.

 

 

 

ESENZIONE IMU FABBRICATI MARCHE / UMBRIA – comma 679

A seguito dell’introduzione del nuovo comma 560-bis all’art. 1, Legge n. 213/2023per il 2025 (fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione / agibilità intervengano prima del 31.12.2025), sono esenti IMU, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le Marche, il 9.11.2022 / l’Umbria, il 9.3.2023, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del CdM 11.4.2023 e 6.4.2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del CdM 31.5.2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente / parzialmente.

 

VERIFICHE ORGANO DI CONTROLLO SOCIETÀ CHE RICEVONO CONTRIBUTI “SIGNIFICATIVI” – comma 857

In sede di approvazione è stato previsto che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti / da costituire, delle società / enti / organismi / Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, “un contributo di entità significativa” a carico dello Stato, provvedono:

  • allo svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad effettuare apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi;
  • a inviare al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Con un apposito DPCM sarà individuata la definizione di “contributo di entità significativa“.

 

PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA – comma 860

In sede di approvazione con la modifica dell’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.

 

ACCANTONAMENTI ONERI STOCK OPTION – commi 862 e 863

Con l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 95, TUIR è confermato che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali, i componenti negativi imputati a Conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale / azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento della relativa assegnazione.

Nel medesimo momento sono riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

Le novità in esame sono applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31.12.2025 o nei successivi.

 

 

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09.12.2024 Decreto “Milleproroghe”: polizze anticalamità

Decreto “Milleproroghe”: polizze anticalamità entro il 31 marzo 2025

Il Consiglio dei Ministri si è riunito nuovamente lo scorso 9 dicembre, approvando una serie di provvedimenti, tra i quali il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. decreto “Milleproroghe”). Il testo interviene con proroghe e modifiche normative, volte a garantire la continuità dell’azione amministrativa e ad introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni.

Polizze anticalamità –

Una delle più rilevanti disposizioni riguardanti i termini normativi introdotte dal decreto in commento, è quella inserita nell’articolo relativo alle proroghe in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Si tratta della proroga al 31 marzo 2025, del termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese, per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa ed alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza, anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

Nello specifico, la sopra citata proroga, riguarda le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, le quali sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale.

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