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News

12.01.2026 Buoni pasto: aumento della soglia per i buoni elettronici

Con la nuova Legge di Bilancio arrivano novità per il welfare aziendale. Tra le misure previste, spicca l’aumento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro. L’intervento, inserito all’articolo 1, comma 14 della Manovra, era stato valutato nei mesi scorsi ed ha trovato conferma nel testo definitivo.

Per cui l’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, viene modificato innalzando a 10 euro giornalieri il limite di esenzione previsto per i buoni in forma elettronica.

Resta invece invariato il limite di esenzione per i buoni pasto cartacei, che continua a essere fissato a 4 euro al giorno.

L’innalzamento della soglia per i ticket digitali, ormai i più diffusi, consente di aumentare il valore del beneficio senza incidere sul reddito da lavoro dipendente né sui contributi previdenziali a carico delle aziende.

Si fa presente che in caso di superamento dei limiti di esenzione, la quota eccedente continua ad essere assoggettata a imposizione fiscale e contributiva.

 

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27.11.2025 POS e registratori di cassa, nuovo obbligo dal 1°gennaio

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025 disciplina il collegamento tra POS e registratori telematici, la memorizzazione e la trasmissione dei dati.

Con il provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della Legge 30 dicembre 2024, 207 (Legge di bilancio 2025). In particolare, definisce le modalità operative per collegare il dispositivo hardware o software utilizzato per accettare i pagamenti elettronici con lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Questo collegamento punta ad assicurare la piena integrazione tra processo di registrazione e processo di pagamento.

L’obbligo di collegamento decorre dal 1º gennaio 2026, come previsto dal comma 77 della stessa norma. L’Agenzia chiarisce che il collegamento deve avvenire tramite il servizio web “Fatture e Corrispettivi” disponibile nell’area riservata del portale, accessibile con credenziali digitali; a tal fine il provvedimento stabilisce anche termini, procedure e soggetti coinvolti.

Modalità di collegamento e termini

Il provvedimento prevede che il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi sia effettuato esclusivamente tramite le funzionalità web presenti nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”. I soggetti obbligati devono registrare il dato identificativo univoco di ciascun POS (o altro strumento di pagamento) in abbinamento al registratore telematico, indicando anche l’indirizzo dell’unità locale in cui gli strumenti sono utilizzati. La registrazione può essere effettuata direttamente o tramite un soggetto delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per i POS con contratto di convenzionamento attivo nel gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web, data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia. Peri contratti stipulati dopo il 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il provvedimento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo.

Memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti

La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici deve essere effettuata al momento della registrazione della vendita o prestazione tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel documento commerciale vanno riportate le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati così memorizzati vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate quotidianamente in forma aggregata secondo le specifiche tecniche previste per i registratori telematici.

Il provvedimento chiarisce che, durante la fase di avvio, per i soggetti con POS già attivi nel gennaio 2026viene concesso un periodo di 45 giorni per registrare il collegamento.

A regime, nei casi di attivazione di un nuovo POS o di modifica del collegamento, la registrazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità dello strumento e non oltre l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

Come si fa (in 5 passaggi)

  1. Accedi all’Area riservata → “Fatture e Corrispettivi”.
  2. Apri la sezione di collegamento POS–RT prevista dal provvedimento.
  3. Per ogni POS, abbina l’ID POS con l’ID/Matricola RT e indica l’unità locale.
  4. Salva e ripeti per gli altri POS/RT, se presenti.
  5. In caso di modifiche (POS spostato, sostituzione RT), aggiorna l’abbinamento.

Quando farlo: scadenze

  • POS con contratto attivo a gennaio 2026: entro 45 giorni dalla messa online del servizio di collegamento in area riservata (l’Agenzia comunicherà la data).
  • Nuovi POS o cambi collegamento dopo il 31/01/2026: dalla data del sesto giorno del secondo mese successivo fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (il sabato non è lavorativo). Non è considerato tardivo se completato entro fine mese.
  • Modifiche dell’abbinamento (POS spostato, sostituzione RT): si applicano gli stessi termini dei nuovi POS.
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28.10.2025 BONUS MAMME 2025: domande entro il 9 dicembre

Con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 l’Istituto illustra la disciplina del nuovo Bonus Mamme 2025, un contributo mensile di Euro 40,00 destinato alle lavoratrici con almeno due figli:

 

Il Bonus spetta:

  • alle madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • alle madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluse il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

 

Requisiti di reddito
Il reddito complessivo da lavoro, autonomo o dipendente, non deve superare i 40.000 euro lordi annui nel 2025.

 

Come presentare la domanda all’INPS

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, utilizzando il canale messo a disposizione dall’INPS. In particolare, le lavoratrici possono scegliere tra:

  • il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 (da cellulare, a pagamento secondo il gestore);

 

Scadenza di invio domanda

Le richieste devono essere inoltrate entro il 9 dicembre 2025, chi matura i requisiti in un momento successivo potrà presentare la domanda fino al 31 gennaio 2026, ma solo se il diritto si perfeziona entro il 31 dicembre 2025.

 

I documenti da allegare alla domanda

  • i dati anagrafici dei figli per i quali si chiede il beneficio (nome, data di nascita, codice fiscale o, se non disponibile, documentazione equivalente);
  • la tipologia di attività lavorativa svolta (dipendente, autonoma o iscrizione a gestione separata o cassa professionale);
  • per le madri con tre o più figli, l’assenza di un contratto a tempo indeterminato nei mesi di riferimento;
  • la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini fiscali per il 2025, che non deve superare 40.000 euro;
  • la modalità di pagamento prescelta, indicando un IBAN intestato alla richiedente o, in alternativa, l’opzione per il bonifico domiciliato.

Le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sono soggette a controlli successivi. In caso di informazioni false o incomplete, l’INPS procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite, oltre alle sanzioni previste per legge.

 

Ammontare del bonus

L’importo è di 40 euro mensili e verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione:

  • a dicembre 2025, per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre;
  • entro il mese di febbraio 2026 per le restanti domande non liquidate a dicembre.

Tali somme, non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE. In generale, l’INPS erogherà il contributo in un’unica soluzione, accreditando la somma direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, in alternativa, tramite bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

 

 

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15.09.2025 Bonus PSICOLOGO apertura della domande

Le domande dal 15 settembre al 15 novembre, ecco chi può accedere al contributo

È partita oggi, 15 settembre, la nuova edizione del Bonus Psicologo 2025, il contributo statale destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. L’INPS ha aperto ufficialmente la piattaforma per la presentazione delle domande, che potranno essere inviate fino al 14 novembre 2025.

Stanziamento e obiettivi del bonus psicologo 2025

Il Governo ha stanziato per quest’anno 9,5 milioni di euro, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di salute mentale, spesso economicamente gravosi per le famiglie. Il contributo mira a intercettare situazioni di disagio psicologico, stress, ansia e depressione, favorendo un supporto tempestivo.

Requisiti e importi

Possono fare domanda tutti i residenti in Italia con un ISEE ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. L’importo massimo erogabile varia in base alla fascia ISEE. In sintesi:

Isee fino a 15.000 €:  contributo massimo di 1.500 €
Isee tra  15.001 € e 30.000: contributo massimo di 1.000 €
Isee tra  30.001 € e 50.000 €:  contributo massimo di 500 €

Il rimborso è pari a 50 euro per ogni seduta, fino al tetto massimo previsto. Il contributo non viene versato al cittadino, ma direttamente al professionista che ha erogato la prestazione.

Come presentare la domanda

Le domande si inoltrano esclusivamente online, tramite il sito www.inps.it, accedendo con SPID (livello 2 o superiore), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta entrati, occorre cercare il servizio “Contributo sessioni psicoterapia – Domande 2025” nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”.

In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center INPS: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 da cellulare (a pagamento secondo il piano tariffario).

Criteri di graduatoria e priorità

Le domande accolte verranno inserite in graduatorie regionali e provinciali. L’ordine di assegnazione seguirà due criteri:

  1. ISEE più basso (priorità assoluta).
  2. In caso di ISEE uguale, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non sono previste corsie preferenziali specifiche per le famiglie con componenti con disabilità: queste possono comunque accedere al bonus se rispettano il requisito ISEE, ma non ricevono punteggi aggiuntivi né precedenze automatiche.

Non è necessaria alcuna prescrizione medica, e la misura può essere attivata anche per minori o soggetti tutelati.

Utilizzo del contributo e scadenze

Una volta ammessi al bonus, i beneficiari hanno:

  • 60 giorni per iniziare almeno una seduta, pena la decadenza e lo scorrimento della graduatoria;
  • 270 giorni complessivi per utilizzare l’intero importo assegnato.

A partire dal 2025, è obbligatorio effettuare almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, pena la decadenza automatica dal beneficio e lo scorrimento della graduatoria.

Il contributo non viene erogato direttamente al beneficiario, ma corrisposto al professionista che ha effettuato la prestazione, secondo le modalità indicate nella piattaforma INPS. Ogni seduta è coperta fino a un massimo di 50 euro.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la Circolare INPS n. 124 dell’11 settembre 2025

 

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14.07.2025 Tracciabilità spese di trasferta

Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 54, comma 2, TUIR, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Ora, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis al citato art. 54, è previsto che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le predette spese concorrono alla formazione del reddito se sostenute in Italia con pagamento non tracciato.

Di fatto, ai fini della deducibilità l’obbligo di tracciabilità viene limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che possono essere anche pagate in contanti senza comprometterne la deducibilità.

Analogamente il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter prevede che, nei casi disciplinati dai commi 2 e 5, la tracciabilità è richiesta esclusivamente ai fini della deducibilità delle spese sostenute in Italia per l’esecuzione dell’incarico:

  • non rimborsate da parte del committente per insolvenza / infruttuosità della procedura esecutiva / prescrizione del credito (comma 2);

ovvero

  • di importo, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a € 2.500, non rimborsate dal committente entro un anno dalla fattura (per le quali la deducibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il predetto periodo annuale).
La novità in esame è applicabile relativamente alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Spese trasferta incarichi ad altri lavoratori autonomi / dipendenti

A seguito dell’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità interessa ora anche alle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi / ncc), sostenute in Italia (direttamente dal lavoratore autonomo nell’esercizio dell’attività), comprese quelle:

  • sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
  • rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’incarico.
La novità in esame è applicabile:

·     relativamente alle spese sostenute direttamente dal lavoratore autonomo, anche in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, dalle spese sostenute dal 18.6.2025;

·     relativamente alle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti / altri lavoratori autonomi a partire dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Spese di rappresentanza / per omaggi – lavoro autonomo

Con l’integrazione del comma 2 dell’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità viene esteso anche alle spese di rappresentanza (comprese quelle per l’acquisto / importazione di oggetti d’arte, antiquariato e collezione / beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito), nel rispetto del limite dell’1% dei compensi percepiti.

Come evidenziato nella citata Relazione la novità in esame è giustificata dalla necessità di “rendere coerente il regime fiscale delle spese sostenute da [lavoratori autonomi] con quello stabilito in materia di reddito d’impresa dall’articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR”.

La novità in esame è applicabile alle spese di rappresentanza sostenute dal 18.6.2025 e pertanto per le spese sostenute:

·     fino al 17.6.2025, la deducibilità è riconosciuta anche se pagate in contanti;

·     dal 18.6.2025, la deducibilità è subordinata al pagamento delle stesse tramite mezzi tracciabili.

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Tracciabilità spese di trasferta dipendenti – IMPRESE

Tassazione lavoratori dipendenti

Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 51, comma 5, TUIR i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute in occasione di trasferte / missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Con l’integrazione del citato comma 5, l’obbligo di tracciabilità viene ora limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.

La novità in esame è applicabile dalle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Deducibilità imprese

L’art. 95, comma 3-bis, TUIR subordina (dal 2025) la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc) e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Ora, il Decreto in esame:

  • limita tale previsione alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la deducibilità;
  • elimina il riferimento ai lavoratori autonomi, ora trasfuso nell’art. 109, TUIR. Tale intervento, come precisato nella citata Relazione, ha una finalità di coordinamento. Infatti, “considerato che l’articolo 95 del TUIR, riguardante spese per prestazioni di lavoro, reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, si è ritenuto opportuno espungere dal citato comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizio commissionate a lavoratori autonomi. La medesima disciplina …. è stata trasferita nell’ambito dell’articolo 109 … riguardante le norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.

Nel citato art. 109, TUIR sono stati introdotti i nuovi commi 5-bis e 5-ter, prevedendo rispettivamente l’obbligo di tracciabilità:

  • delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese. Come evidenziato nella citata Relazione il nuovo comma 5-bis è finalizzato a “chiarire, evitando possibili dubbi interpretativi, che la condizione di tracciabilità delle spese … rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio di inerenza)”.

Peraltro tali previsioni “si applicano anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché ai relativi rimborsi analitici”;

  • delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto spese sostenute in Italia per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi e dei relativi rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
Tali novità:

·     relativamente alla soppressione dell’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero, operano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

·     relativamente alla deducibilità delle spese di cui ai predetti commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili dalle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025;

·     operano ai fini della deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP.

 

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20.06.2025 PROROGA termini versamenti imposte

L’art. 13 del Decreto in esame “concede” la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 a favore dei “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.”

Come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 12.6.2025 n. 131 “per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari”.

Lo slittamento dei termini quindi:

  • è riconosciuto (soltanto) ai soggetti interessati dall’applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi. La proroga riguarda anche:
  • i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.

Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • non interessa le persone fisiche private” per le quali il versamento va effettuato:
  • entro il 30.6.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • dall’1.7 al 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • non può essere applicato dai soggetti “non interessati” dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la proroga dei versamenti al 21.7.2025 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio; diversamente non sono interessate dalla proroga poiché la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 1.9.2025 + 0,40%.

In merito alle somme oggetto di proroga, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e dell’acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi anche i versamenti dovuti a titolo di:

  • addizionali IRPEF;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al concordato;
  • affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024;
  • diritto CCIAA 2025.
Per i soci di srl non trasparenti” (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, spetta esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali.

 

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18.04.2025 Rottamazione, riammissione per i decaduti al 30 aprile

Entro il 30 aprile si può inviare la domanda per essere riammessi alla rottamazione quater, se decaduti.

A tal proposito l’Agenzia della Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande, a prevedere questa possibilità è stata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio.

1) Rottamazione quater: riammessi i decaduti

Come evidenziato anche dall’Agenzia della Riscossione, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla “Rottamazione-quater”, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.

2) Rottamazione quater: presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile

In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”.

In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025,

oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La domanda può essere presentata:

  • Online in area riservata compilando il form e seleziona le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di riammissione direttamente dall’area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Accedi all’area riservata
  • Online in area pubblica compilando il form, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. Attenzione al fatto che occorre allegare la documentazione di riconoscimento – pdf e specifica l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione. Vai al servizio in area pubblica

Attenzione al fatto che gli intermediari fiscali, la domanda di riammissione per gli assistiti può essere presentata direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

 

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18.03.2025 Assegno unico 2025 regole e tabelle aggiornate

Con  la circolare 33 – 2024 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva  dell’indice dei prezzi pari allo 0,8%.

In allegato INPS fornisce le tabelle complete degli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare

L’istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio 2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato con i valori aggiornati.

Con la mensilità di marzo verrà inoltre erogato l’eventuale conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato.

L’assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.)  è stato istituito dal d. lgs. n.  230-2021. 

In particolare spetta:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Si ricorda che dal 2023   per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno  per l’assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti  della famiglia ovvero :

  • maggior numero di figli,
  • raggiungimento dell’età che li esclude dall’ accesso (22 anni)
  • modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare

ATTENZIONE è necessario  comunque presentare  ogni anno all’INPS  la DSU per ottenere l’importo dell’assegno sulla base dell’ISEE aggiornato,  altrimenti dal, mese di marzo   viene garantito solo l’importo minimo previsto per  la fascia ISEE più alta. 

La presentazione dell’ISEE aggiornato entro il mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli

Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE.

Ecco di seguito le tabelle aggiornate per il 2025:

Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€)
Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00
18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00
25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00
33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00
43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00
20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00
40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 60,00

 

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14.02.2025 Imprese: obbligo assicurazione catastrofi naturali entro il 31.03.2025

Un decreto ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27-02- 2025, n. 48) stabilisce le modalità operative, fissando il 31 marzo prossimo come data ultima per adeguare le nuove polizze.

Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate al primo rinnovo o pagamento utile.

L’obbligo copre beni immobili e strumentali impiegati a vario titolo, escludendo veicoli già assicurati, e mira a proteggere le imprese da danni causati da sismi, alluvioni, frane e inondazioni. Le aziende devono stipulare contratti assicurativi che coprano i danni diretti causati da questi eventi. Il decreto prevede un periodo transitorio per permettere alle compagnie assicurative di adeguarsi.

Le imprese che non assicurano gli immobili produttivi rischiano (articolo 1, comma 102, della legge 213/2023) la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (anche, ma non solo, quelli concessi in occasione di eventi catastrofali).

Quali rischi catastrofali coprono le nuove polizze e quali obblighi legali implicano per le imprese Le nuove polizze assicurative devono coprire i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Gli obblighi legali per le imprese, derivanti dalla legge n. 213/2023, prevedono che le imprese iscritte nel relativo Registro (con sede legale in Italia o all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia) stipulino entro il 31 marzo contratti assicurativi per la copertura dei danni causati da tali eventi. Il decreto ministeriale attuativo (Dm 30 gennaio 2025, n. 18, di MEF e MIMIT) ha previsto un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto il termine entro cui le compagnie devono adeguare i loro prodotti di nuova emissione alle prescrizioni regolamentari.

Soggetti obbligati ed esclusi dall’obbligo assicurativo L’obbligo assicurativo si applica alle imprese iscritte nel relativo Registro, con sede legale in Italia o all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia. Queste imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali. Sono esclusi i settori agricoli e i beni immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie.

Quali eventi catastrofali copre l’assicurazione obbligatoria L’assicurazione obbligatoria copre i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Qual è la scadenza per adeguare le polizze La scadenza per adeguare le polizze dipende dalla loro natura. Per le nuove polizze, le compagnie assicurative dovevano adeguare i loro prodotti alle prescrizioni regolamenta rientro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento. Formalmente, il Dm entra in vigore il 14 marzo, ma già da ora le imprese hanno tutti gli elementi per dotarsi di una polizza conforme. Per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, l’adeguamento deve avvenire a partire dal primo rinnovo o pagamento utile delle stesse. Ciò significa che, alla prima scadenza annuale, un contratto vigente potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. L’adeguamento può avvenire anche prima del rinnovo, al primo pagamento utile, riferito a ogni quietanza che attesti il pagamento del premio. In ogni caso, le imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali entro il 31 marzo.

Come si adegueranno le polizze esistenti alle nuove normative sull’assicurazione contro i rischi catastrofali 

L’adeguamento delle polizze esistenti alle nuove normative sull’assicurazione contro i rischi catastrofali avverrà in diversi modi:

  • rinnovo o pagamento utile: l’articolo 11, comma 2, del Dm in commento prevede che l’adeguamento delle polizze già in essere avvenga “a partire dal primo rinnovo o pagamento utile delle stesse”. Ciò significa che, alla prima scadenza annuale (o del periodo di copertura) di un contratto vigente, il rinnovo sarà possibile solo a condizioni allineate al Dm;
  • sostituzione o integrazione: se la polizza non rispetta lo schema di legge, sarà necessario sostituirla o stipulare appendici Tuttavia, potrebbe non essere semplice creare un programma di copertura integrato adeguato, e il cliente dovrà confermare che il mantenimento di coperture diverse e ulteriori rispetto alle garanzie obbligatorie integrate risponda ancora alle sue esigenze;
  • pagamento utile: l’adeguamento potrà avvenire anche prima del rinnovo, al “primo pagamento utile”, riferito a ogni quietanza che attesti il pagamento del premio, anche in caso di frazionamenti infra-annuali, evitando la sospensione della garanzia secondo l’articolo 1901 del Codice Civile;
  • soluzioni facoltative: considerando l’ambito relativamente ristretto di copertura obbligatoria, sono consigliabili soluzioni facoltative per fornire una garanzia più ampia, ad esempio per eventi non coperti o per la protezione dal rischio di interruzione dell’attività.

Quali beni devono essere assicurati 

I contratti assicurativi obbligatori devono coprire i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese. Più precisamente, devono essere assicurate le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”. Questo include non solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo, come leasing, locazione o comodato. Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II, n. 1, 2, 3, dell’articolo 2424 del Codice Civile. Sembra che l’obbligo non si estenda ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva.

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29.01.2025 Registri contabili 2023: stampa o conservazione

Entro il 31 gennaio 2025 andrà effettuata la stampa o la conservazione dei registri contabili relativi al 2023.

Infatti, secondo il comma 4-ter dell’articolo 7 del DL n. 357/1994 qualunque registro contabile tenuto con sistemi meccanografici deve essere trascritto su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Nel caso in cui non sia ancora decorso tale termine, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, a condizione che, durante ispezioni e controlli, risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il comma 4-quater, come modificato dall’articolo 1 comma 2 bis del Dl Semplificazioni n.73/2022, stabilisce che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Quindi, con la modifica apportata dal DL Semplificazioni, oltre alla tenuta, viene consentita anche la conservazione telematica dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva digitale, effettuata ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Precedentemente alla modifica, l’Agenzia delle Entrate si era espressa con la risposta all’istanza di interpello n.236/2021 e con la Risoluzione n. 16/2022, precisando che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità, e che se i documenti fiscalmente rilevanti sono tenuti in formato elettronico:

ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; entro tale momento vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, o stampati in caso contrario.

Le modifiche apportate dal DL Semplificazioni n. 73/2022 determinano, di fatto, il superamento dell’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, in base al disposto normativo è sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste in sede di controllo. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento esplicito da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Imposta di bollo

L’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo alle scritture contabili è disciplinato dal D.P.R. n.642/1972 ai sensi del quale l’assolvimento dell’imposta è dovuto in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, dei libri sociali obbligatori nonché in via residuale per ogni altro libro o registro prescritto da leggi speciali.

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea o informatizzata. Se la contabilità è tenuta in modalità informatizzata, occorre far riferimento al DM 17 giugno 2014 secondo cui l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6comma 3). In tale ipotesi, l’articolo 6 comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 6 “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Il versamento dell’imposta di bollo così determinata avviene tramite delega di pagamento modello F24 con l’indicazione del codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”.

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