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11.07.2024 Congedo parentale 2024 all’80%: novità nelle domande

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino. In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)

  • all’80% per due mesi nel 2024 e 
  • all’80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.

La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del D.lgs.. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

Durata dei congedi parentali 

Attualmente   sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi, per cui si aggiunge un mese ulteriore)

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
  • c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Indennizzo Congedi parentali 2024

Nell’ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi

  • – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • – a entrambi i genitori, in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
  • – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti,  per ogni figlio.

Indennità secondo mese all’80% dal 2024: istruzioni operative

Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).

Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell’indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l’80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici

Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :

  • è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
  • mentre per i nati nel 2023, spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio  dopo il 31 dicembre 2023.
  • In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente

 

 

 

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31.05.2024 Videosorveglianza in azienda, tra privacy e diritti del lavoratore

Negli ultimi anni si è registrato un crescendo di installazioni di sistemi di videosorveglianza per rispondere ad un’impennata della domanda di sicurezza, soprattutto nei luoghi di lavoro

Le nuove tecnologie possono, potenzialmente, attuare un incisivo controllo a distanza sull’attività lavorativa, ma anche sulla vita privata del lavoratore, divenendo, in certi casi, strumenti invasivi che vanno a comprimere la privacy del soggetto filmato.

I principi generali a tutela della privacy dei dipendenti

La prima cosa da chiedersi quando si affronti il tema della protezione dei dati personali, in qualsiasi contesto, è chi sia il titolare del trattamento: ebbene, nel caso in esame quest’ultimo è il soggetto pubblico o privato che determina mini e modalità del trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza.

Su questo soggetto si innesta il principio di responsabilizzazione (o “accountability”), introdotto dal GDPR del 2016, ai sensi del quale il titolare del trattamento è responsabile delle scelte e delle azioni messe in campo (art. 5.2 GDPR), e deve darne conto a tutti i soggetti ai quali appartengono i dati trattati (gli interessati), nonché in determinati casi al Garante per la protezione dei dati personali e all’autorità giudiziaria.

Una particolarità della materia risiede nella necessità della doppia informativa. Si tratta di un’informativa minima (il cartello “Area videosorvegliata” da collocare prima del raggio di azione della videocamera ed in una posizione chiaramente visibile) che esisteva già prima del GDPR e traeva la sua legittimità dall’art. 13 comma 3 del vecchio Codice Privacy, ed un’informativa invece completa, che deve essere resa conformemente a quanto disposto proprio dal GDPR.

Quest’ultima deve contenere una pluralità di informazioni essenziali: i dati di contatto del titolare del trattamento, quelli del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), se presente, le finalità del trattamento, la base giuridica che generalmente risiede nell’interesse legittimo del titolare ex art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR, i destinatari del trattamento, l’eventuale trasferimento degli stessi all’estero, i diritti dell’interessato ex artt. 15, 16, 17, 18 e 21, ed infine le finalità del trattamento. Per quanto riguarda quest’ultime il punto 2 del provvedimento 2010 del Garante privacy individua alcune finalità del trattamento che possono essere utilizzate dai titolari: protezione e incolumità degli individui, protezione della proprietà, rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, acquisizione di prove. Certo è che le finalità del trattamento debbano essere determinate, esplicite e legittime.

Videosorveglianza in azienda: cosa dice la legge

Quando si parla di installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aziende, oltre alle regole in materia di tutela della privacy previste dal GDPR e analizzate nel paragrafo precedente, trovano applicazione le regole dettate a tutela del lavoratore. Ecco, quindi, che la materia impone di affiancare il GDPR all’altra normativa di riferimento, ossia lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori pone il divieto generale del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. La norma, tuttavia, considera anche la necessità dell’imprenditore di installare impianti audiovisivi per altri fini espressamente indicati: esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale. Si pensi, come esempi esemplificativi, ad ipotesi quali garantire tutela del patrimonio aziendale di fronte a danneggiamenti, o esigenze produttive quando vi sono macchinari che necessitano di un monitoraggio costante.

Il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o aziendali (RSA) devono sottoscrivere un accordo collettivo contenente la regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. Qualora invece l’accordo non venga raggiunto, o nel caso in cui in azienda non siano presenti la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro deve rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro territoriale per chiedere ed ottenere un’autorizzazione all’installazione del’’impianto, depositando un’istanza ampiamente motivata.
Non è quindi sufficiente che i dipendenti siano semplicemente a conoscenza del’’installazione dell’impianto grazie ad un comunicato o ad un cartello informativo, tant’è che l’accordo o l’autorizzazione sono necessari anche qualora l’impianto entri in funzione nelle fasce orarie in cui l’azienda è vuota, e per altro verso, è irrilevante che l’impianto installato non sia funzionante.

La violazione di suddette prescrizioni è disciplinata e penalmente sanzionata dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970.

 

 

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08.04.2024 Rimborso accise gasolio 1°trimestre 2024: istanze fino al 30 aprile

Dal 1° al 30 aprile 2024 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024).

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024, il beneficio in oggetto spetta per:

  • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  • l’attività di trasporto di persone svolta da:
    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
      attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: presenta la dichiarazione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
    Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: “Uffici Dogane”.
  • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: fruizione del credito

Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

  • mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
  • o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre

Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

 

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07.03.2024 Pronto il Modello definitivo 730/2024: ecco le principali novità

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68478 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2024 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Come indicato nelle istruzioni di compilazione, ecco le principali novità del modello di quest’anno:

  • Ampliamento della platea 730: Ora è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune tipologie di redditi precedentemente esclusi. Queste includono:
    • Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi di specifiche disposizioni legislative.
    • Determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva.
    • Adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
  • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
  • Detrazioni per familiari a carico: Per l’intero anno d’imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più, modificando quindi le precedenti disposizioni relative ai figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall’assegno unico.
  • Tassazione agevolata delle mance: Nel settore turistico-alberghiero, le mance destinate ai lavoratori dai clienti sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
  • Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività: L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.
  • Modifiche alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: La detrazione spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
  • Riforma del lavoro sportivo: Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi dilettanti.
  • Detrazione Super bonus e bonus mobili: Modifiche alla detrazione per le spese sostenute nel 2022 e 2023, inclusa la modifica al limite di spesa massimo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
  • Detrazione IVA per acquisto abitazione: Introduzione di una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
  • Crediti d’imposta per mediazioni e negoziazione e arbitrato: Introduzione di crediti d’imposta commisurati all’indennità corrisposta o al compenso pagato in caso di successo della negoziazione o conclusione dell’arbitrato.
  • Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari: Prorogata l’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e mobilità elettrica: Specificazione che il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, e servizi di mobilità elettrica condivisa o sostenibile non è più fruibile oltre l’anno d’imposta 2022.

 

 

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12.02.2024 Esonero contributivo 2024 per le lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2024 prevede la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

In dettaglio i prerequisiti delle lavoratrici madri per accedere all’esonero:

  • avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato (instaurato o instaurando nel periodo di vigenza dell’esonero) nei settori pubblico o privato, compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
  • essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026;
  • avere tutti i figli a carico.

L’esonero è strutturalmente alternativo a quello sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

L’esonero è previsto per un periodo di tre anni, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e costituisce un vantaggio significativo per le lavoratrici madri:

  • riduce il costo del lavoro;
  • aumenta il loro stipendio netto;
  • favorisce la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero è stato esteso anche alle madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La Circolare INPS n. 27 del 31/01/2024 esemplifica alcune casistiche relative alla legittima spettanza e all’applicazione delle misure previste.

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30.09.2023 Comunicazione TITOLARE EFFETTIVO, si avvicina la scadenza

Pubblicato in GU n. 236 del 29 settembre il Decreto MIMIT 29 settembre  rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi ed entro l’11 dicembre occorre provvedere alla comunicazione dei dati.

Titolare effettivo: come fare la prima comunicazione?

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).
La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese (unica eccezione, ai sensi dell’art.3, c.3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma”: le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio).
L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno infatti essere comunicati dai soggetti obbligati già costituiti al 9 ottobre 2023 entro l’11 dicembre 2023.
Viceversa, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite dopo tale data “…provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione”

Titolare effettivo: chi è, come si comunicano i dati

Ricordando che, secondo la normativa antiriciclaggioper Titolare Effettivo si intende la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare:

  • il nuovo applicativo DIRE, 
  • oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. 

E quindi occorre:

  • aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, 
  • disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

Comunicazione dati Titolare effettivo: soggetti obbligati

Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi avviene mediante le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

  • i) le imprese persone giuridiche già costituite (cioè ‘già iscritte’ nel registro delle imprese) al 9 ottobre 2023
    ii) le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell’apposito registro) al 9 ottobre 2023;
    iii) i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9 ottobre 2023

La scadenza da rispettare è il sessantesimo giorno successivo alla data indicata ossia l’adempimento deve quindi essere effettuato entro il giorno 11 dicembre 2023.

Regola differente per i soggetti neocostituiti dopo il 9 ottobre.

In questo caso le scadenze da rispettare sono:

  • a) per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese;
  • b) per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;
  • c) per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla costituzione.

Ai sensi del DL n 55/2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
registro delle imprese.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa:

  • da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso,
  • oppure un intermediario abilitato.

Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

 

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31.07.2023 Riforma dello sport: le novità del decreto correttivo bis per la gestione dei rapporti di lavoro

Il decreto correttivo bis è stato approvato il 26 luglio, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri. Le novità, in merito alla gestione del rapporto di lavoro, riguardano, in particolare, la figura del lavoratore sportivo, i direttori di gara, i lavoratori della pubblica amministrazione, la disciplina delle CO.CO.CO. sportive, nonché le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Nello specifico come si applicano le nuove regole?

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo frutto di un processo articolato iniziato nel 2019 con la legge delega n. 86/2019, proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo) e conclusosi, ma non del tutto come vedremo in seguito, con il primo decreto correttivo D.Lgs. n. 163/2022 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021).

Le novità, per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, riguardano in particolare la figura del lavoratore sportivo, i lavoratori pubblici, la disciplina delle co.co.co. sportive, le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Ecco le principali modifiche.

Lavoratore sportivo

Viene ridefinita e integrata la figura del lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25.

In particolare, la norma ora prevede che è lavoratore sportivo:

l’atleta,

– l’allenatore,

– l’istruttore,

– il direttore tecnico,

– il direttore sportivo,

– il preparatore atletico,

– il direttore di gara,

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Importante novità per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzabili: il correttivo prevede che ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.

Il correttivo bis, inoltre, precisa che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il correttivo bis modifica anche la disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.

In particolare, viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a:

– in qualità di volontari;

– fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;

– previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Qualora l’attività svolta sia come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Viene, inoltre, previsto che qualora l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Qualora accordata l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

Viene anche prevista la possibilità, in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, di percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive. In tal caso, il premio o borsa di studio beneficerà del particolare regime fiscale previsto ovvero:

– non assoggettamento a contribuzione;

– non concorrenza alla formazione del reddito;

– applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di imposta, al momento dell’erogazione.

Collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Modifiche sostanziali riguardano anche la collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo che secondo l’intenzione del legislatore rappresenta la forma “comune” e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo.

Viene, infatti, innalzato l’iniziale limite di orario settimanale che passa dalle originarie 18 a 24 ore su base settimanale escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Importanti modifiche per quanto riguarda l’aspetto assicurativo: viene infatti previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Tempistiche di iscrizione nel LUL e comunicazioni obbligatorie co.co.co sportivi

Il correttivo bis modifica anche l’adempimento dell’obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.

In particolare, viene previsto che l’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Cambiano anche le tempistiche per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS.

Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Rimborsi spese per i volontari

La norma correttiva interviene anche nella disciplina dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari ovvero a quei soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali per le attività istituzionali, compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché’ della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Viene, infatti, previsto che per le loro attività potranno essere rimborsate:

– le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

– rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Viene, infine, precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

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06.06.2023 LE NOVITA’ DEL “DECRETO ALLUVIONI”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’atteso Decreto contenente alcune misure a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza alluvionale che ha interessato l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche.

In particolare è prevista:

  • la proroga al 20.11.2023 dei termini relativi ai versamenti / adempimenti tributari in scadenza nel periodo 5 – 31.8.2023;
  • la proroga di 3 mesi delle scadenze connesse con la d. “rottamazione-quater”, con la conseguenza che la relativa domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.9.2023;
  • la sospensione dall’1.5 al 7.2023 dei termini processuali nei giudizi amministrativi / tributari;
  • il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di co.co. co. / agenti e rappresentanti / lavoratori autonomi e imprese che hanno dovuto sospendere l’attività, pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15

Contestualmente è disposta, in applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di 2 anni (al 31.12.2025) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. La medesima previsione interessa anche gli atti emessi dagli Enti territoriali e dai soggetti affidatari della predetta attività. Inoltre è prevista un’indennità una tantum a favore dei soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’alluvione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI Art.1

VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI

A favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati (Tabella A) è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023. Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL. La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023. I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

  • IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8;
  • IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 6.
  • ritenute d’acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate: – su redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ; – su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL. Con riferimento ai contributi sono sospesi altresì i termini di invio del mod. UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio da inviare rispettivamente entro il 31.5, 30.6, 31.7 e 31.8.

La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il mod. REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.6 / 31.7.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.6 / 31.7)

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

 Disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023. Inoltre, per lo stesso periodo sono sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede / operano nei territori alluvionati (Tabella A), anche per conto di aziende / clienti non operanti in tali territori. Nel periodo di sospensione non sono applicate sanzioni in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi. Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023 delle somme deriva

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

  • gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione ex art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012;
  • gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali / soggetti affidatari ex RD n. 639/1910;
  • gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall’1.9.2023.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI “TREGUA FISCALE”

La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale” prevista dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023.

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari
  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
  • la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitori (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 6.2023.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

ROTTAMAZIONE – QUATER

Sono prorogati di 3 mesi i termini connessi con la c.d. “rottamazione-quater” e, di conseguenza, è differito:

  • dal 30.6 al 9.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
  • dal 9 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
  • dal 31.10.2023 al 1.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).

La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive (così, la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.5.2024, anziché il 28.2, la quarta entro il 31.7.2024 anziché il 31.5 e così via). In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.11 all’1.2.2024 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

PROROGA DETRAZIONE 110%

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2023 la detrazione del 110% ex art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL n. 34/2020 per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati (Tabella A).

SOSPENSIONE GIUDIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI – Art. 3

È prevista, dall’1.5 al 31.7.2023, la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per:

  • la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
  • le impugnazioni;
  • la proposizione di ricorsi amministrativi;

nei casi in cui almeno una delle parti all’1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati (Tabella A).

INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO. / AGENTI E RAPPRESENTANTI / LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE – Art. 8

Per il periodo 1.5 – 31.8.2023 è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;

che:

  • all’1.5.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente / prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni della Tabella A; e
  • hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

L’indennità in esame:

  • è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 000;
  • è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
  • spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

ULTERIORI SOSPENSIONI – Art. 11

Nei confronti delle società / imprese con sede operativa all’1.5.2023 nei territori alluvionati (Tabella A) sono sospesi dall’1.5 al 30.6.2023 senza applicazione di sanzioni e interessi: O il versamento del diritto annuale CCIAA.

  • gli “adempimenti contabili e societari” in scadenza entro il 6.2023.

Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.

La sospensione in esame opera anche per il pagamento:

  • delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
  • dei canoni di leasing aventi ad oggetto:

edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili nonché beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o

È inoltre stabilito che gli eventi alluvionali sono considerati, ai sensi dell’art. 1218, C.c., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.

Infine, per le società / imprese con sede operativa nei predetti territori alluvionati tenute a presentare atti e documenti presso la CCIAA sono sospesi dall’1.5 al 31.7.2023 i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni. Così, ad esempio, è sospeso il termine di deposito del bilancio 2022, da effettuare entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché i termini per il deposito degli atti relativi alle cariche sociali (nomina amministratori / sindaci, ecc.).

RISTORI COMPARTO TURISTICO – Art. 17

È prevista l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di € 10 milioni, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:

  • con sede operativa nei territori alluvionati (Tabella A);
  • per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

In particolare, il Fondo è destinato alle imprese dei predetti territori per il sostegno:

  • delle attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici / stabilimenti termali e balneari / parchi tematici / parchi divertimento / agriturismi e settore fieristico; o della ristorazione.
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29.05.2023 Decreto Lavoro: nuovi incentivi per le assunzioni under 30

Tra le novità riguardanti il mondo del lavoro introdotte dal Decreto Lavoro (Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ), meritano particolare attenzione le disposizioni relative alle assunzioni agevolate. In particolare, l’Esecutivo ha disciplinato un nuovo incentivo per l’occupazione di giovani che non lavorano, non inseriti in corsi di studio o di formazione (cosiddetti NEET).

Il beneficio

Nel dettaglio la norma prevede che, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, previa richiesta, un incentivo per le assunzioni di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorino non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e per le nuove assunzioni di giovani effettuate nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023.

Il provvedimento prevede il riconoscimento ai datori di lavoro di un bonus pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per l’assunzione di giovani NEET non inseriti in programmi formativi ed è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Inoltre, in riferimento alle tipologie contrattuali che danno accesso al beneficio, la norma prevede espressamente le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico.

Presentazione dell’istanza

La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’Inps, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in riferimento alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.

A seguito della comunicazione da parte dell’Istituto, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro.

Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’Inps, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

Cumulabilità con altri incentivi

L’agevolazione è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di giovani under 30 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sebbene la disposizione preveda espressamente la cumulabilità dell’incentivo con l’assunzione agevolata di giovani under 30, si ritiene che l’agevolazione possa cumularsi anche con la normativa che prevede l’agevolazione under 36, sempreché vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa e, pertanto, l’assunzione sia riferita ad un soggetto che non abbia compiuto i 30 anni d’età.

Tuttavia, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo per l’occupazione giovanile è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore «NEET» assunto.

 

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20.04.2023 Rottamazione quater: inizia il conto alla rovescia

Inizia il conto alla rovescia per la riscossione per rottamazione quater. Entro il 30 aprile infatti sarà possibile aderire.

La Formula

I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Esito della richiesta entro il 30 giugno

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Come fare domanda

La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. 

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere ”rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

Cosa è escluso dalla definizione agevolata

Non rientrano invece nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la legge 197/2022 prevede che possano rientrare nella definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

 

 

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