Tra le novità riguardanti il mondo del lavoro introdotte dal Decreto Lavoro (Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ), meritano particolare attenzione le disposizioni relative alle assunzioni agevolate. In particolare, l’Esecutivo ha disciplinato un nuovo incentivo per l’occupazione di giovani che non lavorano, non inseriti in corsi di studio o di formazione (cosiddetti NEET).

Il beneficio

Nel dettaglio la norma prevede che, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, previa richiesta, un incentivo per le assunzioni di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorino non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e per le nuove assunzioni di giovani effettuate nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023.

Il provvedimento prevede il riconoscimento ai datori di lavoro di un bonus pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per l’assunzione di giovani NEET non inseriti in programmi formativi ed è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Inoltre, in riferimento alle tipologie contrattuali che danno accesso al beneficio, la norma prevede espressamente le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico.

Presentazione dell’istanza

La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’Inps, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in riferimento alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.

A seguito della comunicazione da parte dell’Istituto, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro.

Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’Inps, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

Cumulabilità con altri incentivi

L’agevolazione è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di giovani under 30 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sebbene la disposizione preveda espressamente la cumulabilità dell’incentivo con l’assunzione agevolata di giovani under 30, si ritiene che l’agevolazione possa cumularsi anche con la normativa che prevede l’agevolazione under 36, sempreché vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa e, pertanto, l’assunzione sia riferita ad un soggetto che non abbia compiuto i 30 anni d’età.

Tuttavia, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo per l’occupazione giovanile è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore «NEET» assunto.