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Posts by Studio Ballarini

20.06.2026 TFR 2026: le nuove regole dal 1 luglio

Dal 1° luglio 2026 scatterà l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti.

La destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) entra in una nuova fase a partire da luglio 2026. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha infatti ridisegnato il rapporto tra TFR e previdenza complementare, introducendo un meccanismo di adesione automatica che rafforza il principio del silenzio assenso e ne amplia in modo significativo gli effetti operativi

1) TFR, cos’è – I dati sulla previdenza complementare 2024/2025

Il TFR è una componente della retribuzione differita, che matura durante il rapporto di lavoro ed è liquidata alla cessazione dello stesso, indipendentemente dalla causa. La sua maturazione è disciplinata dall’art. 2120 del Codice civile, che prevede l’accantonamento annuale di una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5.

Dal 2026 il sistema cambia profondamente. La legge di Bilancio ha introdotto, per i lavoratori neoassunti nel settore privato ( con esclusione dei lavoratori domestici), un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, che rappresenta l’evoluzione più incisiva del silenzio assenso.

Con decorrenza 1° luglio 2026, per i nuovi rapporti di lavoro:

  • il lavoratore viene automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare collettiva;
  • l’iscrizione avviene senza necessità di una manifestazione di volontà iniziale;
  • il silenzio del lavoratore fino a 60 giorni dal momento dell’assunzione equivale ad adesione.

Il sistema, dunque, non attende più una scelta attiva: l’adesione è la regola, la rinuncia l’eccezione 

L’adesione automatica non è irreversibile. La normativa riconosce al lavoratore la possibilità di rinunciare entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.

A quale fondo pensione confluisce il TFR?

La destinazione del TFR, in presenza di adesione automatica, segue criteri ben definiti:

  • il conferimento avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale;
  • se in azienda sono presenti più fondi, l’adesione opera verso quello con il maggior numero di iscritti;
  • in mancanza di accordi collettivi, il TFR confluisce nella forma pensionistica residuale, individuata ad esempio,  nel fondo Cometa per i metalmeccanci

Con l’adesione automatica non confluisce solo il TFR maturando. Salvo specifiche esclusioni:

  • viene versata anche la contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • e la contribuzione del lavoratore, nella misura prevista dagli accordi collettivi.

Fa eccezione il caso dei lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore all’importo dell’assegno sociale, per i quali la contribuzione aggiuntiva non opera automaticamente.

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30.04.2026 Pagamento bolli per la stampa dei libri e registri fiscali

Entro il 30/04/2026 è possibile pagare tramite F24 con codice tributo 2501 anno 2025 i bolli per la stampa del libro giornale anno 2025 che dovrà essere stampato entro il 31/01/2027.

l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

L’art. 7 comma 4-ter del DL 357/1994 che disciplina le regole previste per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici da trascrivere su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 31 ottobre, per i soggetti solari). Quindi per esempio anno 2024 entro 31/01/2026.

Tuttavia, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza (ex art. 7 comma 4-
ter del DL357/1994).
Si tratta dei libri e registri indicati dal DPR 29.9.1973, n. 600, all’art. 14 dove si dispone che le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono in ogni caso tenere:
il libro giornale e il libro degli inventari;

i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali,
raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente
distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata
contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

Stando alle norme in vigore (ex art. 7 comma 4-ter del DL 357/1994), la conservazione con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione è verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.

In altri termini, la conservazione si esaurisce tenendo i documenti in formato.pdf da stampare soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Il processo di conservazione si completa con l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di
pagine nella misura di:
€ 16,00 per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero € 32,00 per tutti gli altri soggetti.

L’imposta di bollo può, tuttavia, essere assolta “alternativamente” mediante contrassegno telematico ovvero modello F23 (codice tributo 458T):
per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse; nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, si prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (codice tributo 2501).

Conseguentemente per l’anno 2025 va pagato entro il 30/04/2026.

L’omesso assolvimento dell’imposta di bollo costituisce una violazione a sé stante (art. 25 del DPR 642/72), che non inficia la validità delle scritture contabili nel loro complesso. Per contestare la tenuta della contabilità per la sua inesistenza o inattendibilità sono richiesti specifiche condizioni indicate agli artt. 39 comma 2 del DPR 600/1973 e 55 del DPR 633/72 che si concretizzano in irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da “rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”.

Agli effetti civilistici, le scritture contabili (libro giornale e libro inventari) ai sensi dell’art. 2220 del Codice Civile, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Il termine di carattere fiscale è legato alle attività di accertamento conseguendone che le scritture contabili relative all’esercizio 2024 dovranno essere conservate sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia il 31.12.2030.

In caso di accertamenti o di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, tale
termine può andare anche oltre quanto indicato in via generale.

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10.03.2026 Le principali novità del 730/2026

Le istruzioni del modello 730/2026 riepilogano un pacchetto di novità che impattano sul calcolo IRPEF, detrazioni familiari e gestione di specifici regimi/agevolazioni.

In sintesi:

  • Abolite le detrazioni per figli a carico non disabili (art.3 legge 104/92) che abbiano superato i trent’anni;
  • Ridotta la platea degli altri familiari a carico per cui spettano le detrazioni. Ora vengono riconosciute ai soli ascendenti conviventi con il contribuente (genitori-nonni);
  • Abolite le detrazioni per familiari a carico non residenti in Italia, in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo;
  • Riordino delle detrazioni previste per gli oneri per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000€;
  • Innalzato a 1.000€ il limite di detrazione delle spese scolastiche;
  • Eliminata la soglia di esenzione di 2.000€ ai fini della tassazione di plusvalenze e altri proventi da operazioni in cripto-attività per le cessioni attuate dal 1° gennaio 2025;
  • Introdotta la possibilità di assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1°gennaio 2025, il valore esistente in tale data in luogo del costo o del valore di acquisto.

Scadenze 730/2026: il calendario operativo

Contribuente

Entro 16 marzo 2026: riceve la Certificazione Unica “CU 2026” dal sostituto.

Dal 30 aprile 2026: accesso alla dichiarazione precompilata.

Entro 30 settembre 2026: termine di presentazione del 730 (telematico).

Da luglio a novembre 2026: rimborsi/trattenute in busta paga/pensione (con regole su rateazione e interessi).

 

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12.01.2026 Buoni pasto: aumento della soglia per i buoni elettronici

Con la nuova Legge di Bilancio arrivano novità per il welfare aziendale. Tra le misure previste, spicca l’aumento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro. L’intervento, inserito all’articolo 1, comma 14 della Manovra, era stato valutato nei mesi scorsi ed ha trovato conferma nel testo definitivo.

Per cui l’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, viene modificato innalzando a 10 euro giornalieri il limite di esenzione previsto per i buoni in forma elettronica.

Resta invece invariato il limite di esenzione per i buoni pasto cartacei, che continua a essere fissato a 4 euro al giorno.

L’innalzamento della soglia per i ticket digitali, ormai i più diffusi, consente di aumentare il valore del beneficio senza incidere sul reddito da lavoro dipendente né sui contributi previdenziali a carico delle aziende.

Si fa presente che in caso di superamento dei limiti di esenzione, la quota eccedente continua ad essere assoggettata a imposizione fiscale e contributiva.

 

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27.11.2025 POS e registratori di cassa, nuovo obbligo dal 1°gennaio

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025 disciplina il collegamento tra POS e registratori telematici, la memorizzazione e la trasmissione dei dati.

Con il provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della Legge 30 dicembre 2024, 207 (Legge di bilancio 2025). In particolare, definisce le modalità operative per collegare il dispositivo hardware o software utilizzato per accettare i pagamenti elettronici con lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Questo collegamento punta ad assicurare la piena integrazione tra processo di registrazione e processo di pagamento.

L’obbligo di collegamento decorre dal 1º gennaio 2026, come previsto dal comma 77 della stessa norma. L’Agenzia chiarisce che il collegamento deve avvenire tramite il servizio web “Fatture e Corrispettivi” disponibile nell’area riservata del portale, accessibile con credenziali digitali; a tal fine il provvedimento stabilisce anche termini, procedure e soggetti coinvolti.

Modalità di collegamento e termini

Il provvedimento prevede che il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi sia effettuato esclusivamente tramite le funzionalità web presenti nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”. I soggetti obbligati devono registrare il dato identificativo univoco di ciascun POS (o altro strumento di pagamento) in abbinamento al registratore telematico, indicando anche l’indirizzo dell’unità locale in cui gli strumenti sono utilizzati. La registrazione può essere effettuata direttamente o tramite un soggetto delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per i POS con contratto di convenzionamento attivo nel gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web, data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia. Peri contratti stipulati dopo il 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il provvedimento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo.

Memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti

La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici deve essere effettuata al momento della registrazione della vendita o prestazione tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel documento commerciale vanno riportate le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati così memorizzati vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate quotidianamente in forma aggregata secondo le specifiche tecniche previste per i registratori telematici.

Il provvedimento chiarisce che, durante la fase di avvio, per i soggetti con POS già attivi nel gennaio 2026viene concesso un periodo di 45 giorni per registrare il collegamento.

A regime, nei casi di attivazione di un nuovo POS o di modifica del collegamento, la registrazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità dello strumento e non oltre l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

Come si fa (in 5 passaggi)

  1. Accedi all’Area riservata → “Fatture e Corrispettivi”.
  2. Apri la sezione di collegamento POS–RT prevista dal provvedimento.
  3. Per ogni POS, abbina l’ID POS con l’ID/Matricola RT e indica l’unità locale.
  4. Salva e ripeti per gli altri POS/RT, se presenti.
  5. In caso di modifiche (POS spostato, sostituzione RT), aggiorna l’abbinamento.

Quando farlo: scadenze

  • POS con contratto attivo a gennaio 2026: entro 45 giorni dalla messa online del servizio di collegamento in area riservata (l’Agenzia comunicherà la data).
  • Nuovi POS o cambi collegamento dopo il 31/01/2026: dalla data del sesto giorno del secondo mese successivo fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (il sabato non è lavorativo). Non è considerato tardivo se completato entro fine mese.
  • Modifiche dell’abbinamento (POS spostato, sostituzione RT): si applicano gli stessi termini dei nuovi POS.
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28.10.2025 BONUS MAMME 2025: domande entro il 9 dicembre

Con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 l’Istituto illustra la disciplina del nuovo Bonus Mamme 2025, un contributo mensile di Euro 40,00 destinato alle lavoratrici con almeno due figli:

 

Il Bonus spetta:

  • alle madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • alle madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluse il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

 

Requisiti di reddito
Il reddito complessivo da lavoro, autonomo o dipendente, non deve superare i 40.000 euro lordi annui nel 2025.

 

Come presentare la domanda all’INPS

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, utilizzando il canale messo a disposizione dall’INPS. In particolare, le lavoratrici possono scegliere tra:

  • il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 (da cellulare, a pagamento secondo il gestore);

 

Scadenza di invio domanda

Le richieste devono essere inoltrate entro il 9 dicembre 2025, chi matura i requisiti in un momento successivo potrà presentare la domanda fino al 31 gennaio 2026, ma solo se il diritto si perfeziona entro il 31 dicembre 2025.

 

I documenti da allegare alla domanda

  • i dati anagrafici dei figli per i quali si chiede il beneficio (nome, data di nascita, codice fiscale o, se non disponibile, documentazione equivalente);
  • la tipologia di attività lavorativa svolta (dipendente, autonoma o iscrizione a gestione separata o cassa professionale);
  • per le madri con tre o più figli, l’assenza di un contratto a tempo indeterminato nei mesi di riferimento;
  • la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini fiscali per il 2025, che non deve superare 40.000 euro;
  • la modalità di pagamento prescelta, indicando un IBAN intestato alla richiedente o, in alternativa, l’opzione per il bonifico domiciliato.

Le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sono soggette a controlli successivi. In caso di informazioni false o incomplete, l’INPS procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite, oltre alle sanzioni previste per legge.

 

Ammontare del bonus

L’importo è di 40 euro mensili e verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione:

  • a dicembre 2025, per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre;
  • entro il mese di febbraio 2026 per le restanti domande non liquidate a dicembre.

Tali somme, non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE. In generale, l’INPS erogherà il contributo in un’unica soluzione, accreditando la somma direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, in alternativa, tramite bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

 

 

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15.09.2025 Bonus PSICOLOGO apertura della domande

Le domande dal 15 settembre al 15 novembre, ecco chi può accedere al contributo

È partita oggi, 15 settembre, la nuova edizione del Bonus Psicologo 2025, il contributo statale destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. L’INPS ha aperto ufficialmente la piattaforma per la presentazione delle domande, che potranno essere inviate fino al 14 novembre 2025.

Stanziamento e obiettivi del bonus psicologo 2025

Il Governo ha stanziato per quest’anno 9,5 milioni di euro, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di salute mentale, spesso economicamente gravosi per le famiglie. Il contributo mira a intercettare situazioni di disagio psicologico, stress, ansia e depressione, favorendo un supporto tempestivo.

Requisiti e importi

Possono fare domanda tutti i residenti in Italia con un ISEE ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. L’importo massimo erogabile varia in base alla fascia ISEE. In sintesi:

Isee fino a 15.000 €:  contributo massimo di 1.500 €
Isee tra  15.001 € e 30.000: contributo massimo di 1.000 €
Isee tra  30.001 € e 50.000 €:  contributo massimo di 500 €

Il rimborso è pari a 50 euro per ogni seduta, fino al tetto massimo previsto. Il contributo non viene versato al cittadino, ma direttamente al professionista che ha erogato la prestazione.

Come presentare la domanda

Le domande si inoltrano esclusivamente online, tramite il sito www.inps.it, accedendo con SPID (livello 2 o superiore), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta entrati, occorre cercare il servizio “Contributo sessioni psicoterapia – Domande 2025” nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”.

In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center INPS: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 da cellulare (a pagamento secondo il piano tariffario).

Criteri di graduatoria e priorità

Le domande accolte verranno inserite in graduatorie regionali e provinciali. L’ordine di assegnazione seguirà due criteri:

  1. ISEE più basso (priorità assoluta).
  2. In caso di ISEE uguale, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non sono previste corsie preferenziali specifiche per le famiglie con componenti con disabilità: queste possono comunque accedere al bonus se rispettano il requisito ISEE, ma non ricevono punteggi aggiuntivi né precedenze automatiche.

Non è necessaria alcuna prescrizione medica, e la misura può essere attivata anche per minori o soggetti tutelati.

Utilizzo del contributo e scadenze

Una volta ammessi al bonus, i beneficiari hanno:

  • 60 giorni per iniziare almeno una seduta, pena la decadenza e lo scorrimento della graduatoria;
  • 270 giorni complessivi per utilizzare l’intero importo assegnato.

A partire dal 2025, è obbligatorio effettuare almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, pena la decadenza automatica dal beneficio e lo scorrimento della graduatoria.

Il contributo non viene erogato direttamente al beneficiario, ma corrisposto al professionista che ha effettuato la prestazione, secondo le modalità indicate nella piattaforma INPS. Ogni seduta è coperta fino a un massimo di 50 euro.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la Circolare INPS n. 124 dell’11 settembre 2025

 

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14.07.2025 Tracciabilità spese di trasferta

Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 54, comma 2, TUIR, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Ora, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis al citato art. 54, è previsto che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le predette spese concorrono alla formazione del reddito se sostenute in Italia con pagamento non tracciato.

Di fatto, ai fini della deducibilità l’obbligo di tracciabilità viene limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che possono essere anche pagate in contanti senza comprometterne la deducibilità.

Analogamente il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter prevede che, nei casi disciplinati dai commi 2 e 5, la tracciabilità è richiesta esclusivamente ai fini della deducibilità delle spese sostenute in Italia per l’esecuzione dell’incarico:

  • non rimborsate da parte del committente per insolvenza / infruttuosità della procedura esecutiva / prescrizione del credito (comma 2);

ovvero

  • di importo, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a € 2.500, non rimborsate dal committente entro un anno dalla fattura (per le quali la deducibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il predetto periodo annuale).
La novità in esame è applicabile relativamente alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Spese trasferta incarichi ad altri lavoratori autonomi / dipendenti

A seguito dell’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità interessa ora anche alle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi / ncc), sostenute in Italia (direttamente dal lavoratore autonomo nell’esercizio dell’attività), comprese quelle:

  • sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
  • rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’incarico.
La novità in esame è applicabile:

·     relativamente alle spese sostenute direttamente dal lavoratore autonomo, anche in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, dalle spese sostenute dal 18.6.2025;

·     relativamente alle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti / altri lavoratori autonomi a partire dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Spese di rappresentanza / per omaggi – lavoro autonomo

Con l’integrazione del comma 2 dell’art. 54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità viene esteso anche alle spese di rappresentanza (comprese quelle per l’acquisto / importazione di oggetti d’arte, antiquariato e collezione / beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito), nel rispetto del limite dell’1% dei compensi percepiti.

Come evidenziato nella citata Relazione la novità in esame è giustificata dalla necessità di “rendere coerente il regime fiscale delle spese sostenute da [lavoratori autonomi] con quello stabilito in materia di reddito d’impresa dall’articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR”.

La novità in esame è applicabile alle spese di rappresentanza sostenute dal 18.6.2025 e pertanto per le spese sostenute:

·     fino al 17.6.2025, la deducibilità è riconosciuta anche se pagate in contanti;

·     dal 18.6.2025, la deducibilità è subordinata al pagamento delle stesse tramite mezzi tracciabili.

L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento ad associazioni professionali / studi associati e STP).

Tracciabilità spese di trasferta dipendenti – IMPRESE

Tassazione lavoratori dipendenti

Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 51, comma 5, TUIR i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), sostenute in occasione di trasferte / missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Con l’integrazione del citato comma 5, l’obbligo di tracciabilità viene ora limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.

La novità in esame è applicabile dalle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Deducibilità imprese

L’art. 95, comma 3-bis, TUIR subordina (dal 2025) la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc) e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, a condizione che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate, assegni).

Ora, il Decreto in esame:

  • limita tale previsione alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza comprometterne la deducibilità;
  • elimina il riferimento ai lavoratori autonomi, ora trasfuso nell’art. 109, TUIR. Tale intervento, come precisato nella citata Relazione, ha una finalità di coordinamento. Infatti, “considerato che l’articolo 95 del TUIR, riguardante spese per prestazioni di lavoro, reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, si è ritenuto opportuno espungere dal citato comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizio commissionate a lavoratori autonomi. La medesima disciplina …. è stata trasferita nell’ambito dell’articolo 109 … riguardante le norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.

Nel citato art. 109, TUIR sono stati introdotti i nuovi commi 5-bis e 5-ter, prevedendo rispettivamente l’obbligo di tracciabilità:

  • delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese. Come evidenziato nella citata Relazione il nuovo comma 5-bis è finalizzato a “chiarire, evitando possibili dubbi interpretativi, che la condizione di tracciabilità delle spese … rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio di inerenza)”.

Peraltro tali previsioni “si applicano anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché ai relativi rimborsi analitici”;

  • delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto spese sostenute in Italia per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi e dei relativi rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
Tali novità:

·     relativamente alla soppressione dell’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero, operano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

·     relativamente alla deducibilità delle spese di cui ai predetti commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili dalle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025;

·     operano ai fini della deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP.

 

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20.06.2025 PROROGA termini versamenti imposte

L’art. 13 del Decreto in esame “concede” la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 a favore dei “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.”

Come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 12.6.2025 n. 131 “per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari”.

Lo slittamento dei termini quindi:

  • è riconosciuto (soltanto) ai soggetti interessati dall’applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi. La proroga riguarda anche:
  • i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.

Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • non interessa le persone fisiche private” per le quali il versamento va effettuato:
  • entro il 30.6.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • dall’1.7 al 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • non può essere applicato dai soggetti “non interessati” dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la proroga dei versamenti al 21.7.2025 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio; diversamente non sono interessate dalla proroga poiché la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 1.9.2025 + 0,40%.

In merito alle somme oggetto di proroga, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e dell’acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi anche i versamenti dovuti a titolo di:

  • addizionali IRPEF;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al concordato;
  • affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024;
  • diritto CCIAA 2025.
Per i soci di srl non trasparenti” (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, spetta esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali.

 

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18.04.2025 Rottamazione, riammissione per i decaduti al 30 aprile

Entro il 30 aprile si può inviare la domanda per essere riammessi alla rottamazione quater, se decaduti.

A tal proposito l’Agenzia della Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande, a prevedere questa possibilità è stata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio.

1) Rottamazione quater: riammessi i decaduti

Come evidenziato anche dall’Agenzia della Riscossione, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla “Rottamazione-quater”, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.

2) Rottamazione quater: presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile

In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”.

In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025,

oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La domanda può essere presentata:

  • Online in area riservata compilando il form e seleziona le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di riammissione direttamente dall’area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Accedi all’area riservata
  • Online in area pubblica compilando il form, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. Attenzione al fatto che occorre allegare la documentazione di riconoscimento – pdf e specifica l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione. Vai al servizio in area pubblica

Attenzione al fatto che gli intermediari fiscali, la domanda di riammissione per gli assistiti può essere presentata direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

 

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