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07.03.2024 Pronto il Modello definitivo 730/2024: ecco le principali novità

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68478 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2024 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Come indicato nelle istruzioni di compilazione, ecco le principali novità del modello di quest’anno:

  • Ampliamento della platea 730: Ora è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune tipologie di redditi precedentemente esclusi. Queste includono:
    • Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi di specifiche disposizioni legislative.
    • Determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva.
    • Adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
  • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
  • Detrazioni per familiari a carico: Per l’intero anno d’imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più, modificando quindi le precedenti disposizioni relative ai figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall’assegno unico.
  • Tassazione agevolata delle mance: Nel settore turistico-alberghiero, le mance destinate ai lavoratori dai clienti sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
  • Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività: L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.
  • Modifiche alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: La detrazione spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
  • Riforma del lavoro sportivo: Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi dilettanti.
  • Detrazione Super bonus e bonus mobili: Modifiche alla detrazione per le spese sostenute nel 2022 e 2023, inclusa la modifica al limite di spesa massimo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
  • Detrazione IVA per acquisto abitazione: Introduzione di una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
  • Crediti d’imposta per mediazioni e negoziazione e arbitrato: Introduzione di crediti d’imposta commisurati all’indennità corrisposta o al compenso pagato in caso di successo della negoziazione o conclusione dell’arbitrato.
  • Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari: Prorogata l’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e mobilità elettrica: Specificazione che il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, e servizi di mobilità elettrica condivisa o sostenibile non è più fruibile oltre l’anno d’imposta 2022.

 

 

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12.02.2024 Esonero contributivo 2024 per le lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2024 prevede la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

In dettaglio i prerequisiti delle lavoratrici madri per accedere all’esonero:

  • avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato (instaurato o instaurando nel periodo di vigenza dell’esonero) nei settori pubblico o privato, compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
  • essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026;
  • avere tutti i figli a carico.

L’esonero è strutturalmente alternativo a quello sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

L’esonero è previsto per un periodo di tre anni, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e costituisce un vantaggio significativo per le lavoratrici madri:

  • riduce il costo del lavoro;
  • aumenta il loro stipendio netto;
  • favorisce la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero è stato esteso anche alle madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La Circolare INPS n. 27 del 31/01/2024 esemplifica alcune casistiche relative alla legittima spettanza e all’applicazione delle misure previste.

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30.09.2023 Comunicazione TITOLARE EFFETTIVO, si avvicina la scadenza

Pubblicato in GU n. 236 del 29 settembre il Decreto MIMIT 29 settembre  rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi ed entro l’11 dicembre occorre provvedere alla comunicazione dei dati.

Titolare effettivo: come fare la prima comunicazione?

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).
La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese (unica eccezione, ai sensi dell’art.3, c.3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma”: le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio).
L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno infatti essere comunicati dai soggetti obbligati già costituiti al 9 ottobre 2023 entro l’11 dicembre 2023.
Viceversa, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite dopo tale data “…provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione”

Titolare effettivo: chi è, come si comunicano i dati

Ricordando che, secondo la normativa antiriciclaggioper Titolare Effettivo si intende la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare:

  • il nuovo applicativo DIRE, 
  • oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. 

E quindi occorre:

  • aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, 
  • disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

Comunicazione dati Titolare effettivo: soggetti obbligati

Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi avviene mediante le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

  • i) le imprese persone giuridiche già costituite (cioè ‘già iscritte’ nel registro delle imprese) al 9 ottobre 2023
    ii) le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell’apposito registro) al 9 ottobre 2023;
    iii) i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9 ottobre 2023

La scadenza da rispettare è il sessantesimo giorno successivo alla data indicata ossia l’adempimento deve quindi essere effettuato entro il giorno 11 dicembre 2023.

Regola differente per i soggetti neocostituiti dopo il 9 ottobre.

In questo caso le scadenze da rispettare sono:

  • a) per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese;
  • b) per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;
  • c) per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla costituzione.

Ai sensi del DL n 55/2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
registro delle imprese.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa:

  • da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso,
  • oppure un intermediario abilitato.

Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

 

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31.07.2023 Riforma dello sport: le novità del decreto correttivo bis per la gestione dei rapporti di lavoro

Il decreto correttivo bis è stato approvato il 26 luglio, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri. Le novità, in merito alla gestione del rapporto di lavoro, riguardano, in particolare, la figura del lavoratore sportivo, i direttori di gara, i lavoratori della pubblica amministrazione, la disciplina delle CO.CO.CO. sportive, nonché le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Nello specifico come si applicano le nuove regole?

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo frutto di un processo articolato iniziato nel 2019 con la legge delega n. 86/2019, proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo) e conclusosi, ma non del tutto come vedremo in seguito, con il primo decreto correttivo D.Lgs. n. 163/2022 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021).

Le novità, per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, riguardano in particolare la figura del lavoratore sportivo, i lavoratori pubblici, la disciplina delle co.co.co. sportive, le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Ecco le principali modifiche.

Lavoratore sportivo

Viene ridefinita e integrata la figura del lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25.

In particolare, la norma ora prevede che è lavoratore sportivo:

l’atleta,

– l’allenatore,

– l’istruttore,

– il direttore tecnico,

– il direttore sportivo,

– il preparatore atletico,

– il direttore di gara,

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Importante novità per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzabili: il correttivo prevede che ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.

Il correttivo bis, inoltre, precisa che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il correttivo bis modifica anche la disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.

In particolare, viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a:

– in qualità di volontari;

– fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;

– previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Qualora l’attività svolta sia come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Viene, inoltre, previsto che qualora l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Qualora accordata l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

Viene anche prevista la possibilità, in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, di percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive. In tal caso, il premio o borsa di studio beneficerà del particolare regime fiscale previsto ovvero:

– non assoggettamento a contribuzione;

– non concorrenza alla formazione del reddito;

– applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di imposta, al momento dell’erogazione.

Collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Modifiche sostanziali riguardano anche la collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo che secondo l’intenzione del legislatore rappresenta la forma “comune” e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo.

Viene, infatti, innalzato l’iniziale limite di orario settimanale che passa dalle originarie 18 a 24 ore su base settimanale escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Importanti modifiche per quanto riguarda l’aspetto assicurativo: viene infatti previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Tempistiche di iscrizione nel LUL e comunicazioni obbligatorie co.co.co sportivi

Il correttivo bis modifica anche l’adempimento dell’obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.

In particolare, viene previsto che l’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Cambiano anche le tempistiche per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS.

Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Rimborsi spese per i volontari

La norma correttiva interviene anche nella disciplina dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari ovvero a quei soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali per le attività istituzionali, compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché’ della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Viene, infatti, previsto che per le loro attività potranno essere rimborsate:

– le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

– rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Viene, infine, precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

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06.06.2023 LE NOVITA’ DEL “DECRETO ALLUVIONI”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’atteso Decreto contenente alcune misure a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza alluvionale che ha interessato l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche.

In particolare è prevista:

  • la proroga al 20.11.2023 dei termini relativi ai versamenti / adempimenti tributari in scadenza nel periodo 5 – 31.8.2023;
  • la proroga di 3 mesi delle scadenze connesse con la d. “rottamazione-quater”, con la conseguenza che la relativa domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.9.2023;
  • la sospensione dall’1.5 al 7.2023 dei termini processuali nei giudizi amministrativi / tributari;
  • il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di co.co. co. / agenti e rappresentanti / lavoratori autonomi e imprese che hanno dovuto sospendere l’attività, pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15

Contestualmente è disposta, in applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di 2 anni (al 31.12.2025) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. La medesima previsione interessa anche gli atti emessi dagli Enti territoriali e dai soggetti affidatari della predetta attività. Inoltre è prevista un’indennità una tantum a favore dei soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’alluvione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI Art.1

VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI

A favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati (Tabella A) è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023. Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL. La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023. I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

  • IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8;
  • IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 6.
  • ritenute d’acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate: – su redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ; – su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL. Con riferimento ai contributi sono sospesi altresì i termini di invio del mod. UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio da inviare rispettivamente entro il 31.5, 30.6, 31.7 e 31.8.

La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il mod. REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.6 / 31.7.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.6 / 31.7)

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

 Disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023. Inoltre, per lo stesso periodo sono sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede / operano nei territori alluvionati (Tabella A), anche per conto di aziende / clienti non operanti in tali territori. Nel periodo di sospensione non sono applicate sanzioni in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi. Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023 delle somme deriva

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

  • gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione ex art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012;
  • gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali / soggetti affidatari ex RD n. 639/1910;
  • gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall’1.9.2023.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI “TREGUA FISCALE”

La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale” prevista dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023.

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari
  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
  • la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitori (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 6.2023.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

ROTTAMAZIONE – QUATER

Sono prorogati di 3 mesi i termini connessi con la c.d. “rottamazione-quater” e, di conseguenza, è differito:

  • dal 30.6 al 9.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
  • dal 9 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
  • dal 31.10.2023 al 1.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).

La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive (così, la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.5.2024, anziché il 28.2, la quarta entro il 31.7.2024 anziché il 31.5 e così via). In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.11 all’1.2.2024 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

PROROGA DETRAZIONE 110%

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2023 la detrazione del 110% ex art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL n. 34/2020 per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati (Tabella A).

SOSPENSIONE GIUDIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI – Art. 3

È prevista, dall’1.5 al 31.7.2023, la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per:

  • la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
  • le impugnazioni;
  • la proposizione di ricorsi amministrativi;

nei casi in cui almeno una delle parti all’1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati (Tabella A).

INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO. / AGENTI E RAPPRESENTANTI / LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE – Art. 8

Per il periodo 1.5 – 31.8.2023 è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;

che:

  • all’1.5.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente / prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni della Tabella A; e
  • hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

L’indennità in esame:

  • è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 000;
  • è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
  • spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

ULTERIORI SOSPENSIONI – Art. 11

Nei confronti delle società / imprese con sede operativa all’1.5.2023 nei territori alluvionati (Tabella A) sono sospesi dall’1.5 al 30.6.2023 senza applicazione di sanzioni e interessi: O il versamento del diritto annuale CCIAA.

  • gli “adempimenti contabili e societari” in scadenza entro il 6.2023.

Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.

La sospensione in esame opera anche per il pagamento:

  • delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
  • dei canoni di leasing aventi ad oggetto:

edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili nonché beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o

È inoltre stabilito che gli eventi alluvionali sono considerati, ai sensi dell’art. 1218, C.c., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.

Infine, per le società / imprese con sede operativa nei predetti territori alluvionati tenute a presentare atti e documenti presso la CCIAA sono sospesi dall’1.5 al 31.7.2023 i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni. Così, ad esempio, è sospeso il termine di deposito del bilancio 2022, da effettuare entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché i termini per il deposito degli atti relativi alle cariche sociali (nomina amministratori / sindaci, ecc.).

RISTORI COMPARTO TURISTICO – Art. 17

È prevista l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di € 10 milioni, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:

  • con sede operativa nei territori alluvionati (Tabella A);
  • per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

In particolare, il Fondo è destinato alle imprese dei predetti territori per il sostegno:

  • delle attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici / stabilimenti termali e balneari / parchi tematici / parchi divertimento / agriturismi e settore fieristico; o della ristorazione.
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29.05.2023 Decreto Lavoro: nuovi incentivi per le assunzioni under 30

Tra le novità riguardanti il mondo del lavoro introdotte dal Decreto Lavoro (Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ), meritano particolare attenzione le disposizioni relative alle assunzioni agevolate. In particolare, l’Esecutivo ha disciplinato un nuovo incentivo per l’occupazione di giovani che non lavorano, non inseriti in corsi di studio o di formazione (cosiddetti NEET).

Il beneficio

Nel dettaglio la norma prevede che, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, previa richiesta, un incentivo per le assunzioni di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorino non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e per le nuove assunzioni di giovani effettuate nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023.

Il provvedimento prevede il riconoscimento ai datori di lavoro di un bonus pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per l’assunzione di giovani NEET non inseriti in programmi formativi ed è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Inoltre, in riferimento alle tipologie contrattuali che danno accesso al beneficio, la norma prevede espressamente le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico.

Presentazione dell’istanza

La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’Inps, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in riferimento alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.

A seguito della comunicazione da parte dell’Istituto, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro.

Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’Inps, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

Cumulabilità con altri incentivi

L’agevolazione è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di giovani under 30 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sebbene la disposizione preveda espressamente la cumulabilità dell’incentivo con l’assunzione agevolata di giovani under 30, si ritiene che l’agevolazione possa cumularsi anche con la normativa che prevede l’agevolazione under 36, sempreché vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa e, pertanto, l’assunzione sia riferita ad un soggetto che non abbia compiuto i 30 anni d’età.

Tuttavia, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo per l’occupazione giovanile è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore «NEET» assunto.

 

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20.04.2023 Rottamazione quater: inizia il conto alla rovescia

Inizia il conto alla rovescia per la riscossione per rottamazione quater. Entro il 30 aprile infatti sarà possibile aderire.

La Formula

I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Esito della richiesta entro il 30 giugno

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Come fare domanda

La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. 

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere ”rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

Cosa è escluso dalla definizione agevolata

Non rientrano invece nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la legge 197/2022 prevede che possano rientrare nella definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

 

 

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16.03.2023 Modello 730/2023: le Novità della dichiarazione

Le novità del modello 730/2023

Con il Provvedimento n. 34545/2023 del 6 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello e delle istruzioni 730/2023. Il termine di presentazione anche per quest’anno è previsto per il 30 settembre, che però, cadendo di sabato, fa slittare la scadenza al 2 ottobre 2023. L’Agenzia ha inoltre confermato che il precompilato verrà reso disponibile ai contribuenti a partire dal 30 aprile. Ecco di seguito le principali novità previste per la campagna 730/2023.

Detrazioni figli a carico

Con il debutto dell’Assegno Unico, dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni sono sostituite dall’Assegno Unico.

Modifica scaglioni IRPEF e cuneo fiscale

Dal 1° gennaio 2022 sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. Sintetizzando: l’aliquota base del 23% è rimasta invariata trovando applicazione nei redditi fino a 15.000 euro, il secondo scaglione è stato abbassato dal 27% al 25% e viene applicato fino ai redditi pari a 28.000 euro, il terzo è sceso dal 38% al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Con il 2022 è stato inoltre abbassato il limite di reddito per beneficiare del cuneo fiscale da 28.000 euro a 15.000 euro.

Rimodulazione delle detrazioni da lavoro e pensione

Per i redditi da lavoro dipendente è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata inoltre di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Per i redditi da pensione è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Per i redditi assimilati e gli altri redditi è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.

Detrazione per canoni di locazione ai giovani

Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione; in ogni caso l’importo della detrazione non può superare i 2.000 euro.

Crediti di imposta per attività fisica adattata

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

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31.01.2023 Legge di Bilancio 2023 – Pillole di alcuni interventi di interesse

Legge di Bilancio 2023

Articolo 1, commi da 2 a 9 e da 45 a 50 Crediti d’imposta energetici 1 Trimestre 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023.

I decreti aiuti ter e quater hanno abbassato i KW a 4,5 per il IV trimestre 2022, quindi si può procedere a richiedere al fornitore di energia il calcolo del credito sia per il IV trimestre 2022 e per il I trimestre 2023.

Articolo 1, comma 54 (Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni)

Viene innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d’imposta 2023.

Articolo 1, commi 55-57 (Tassa piatta incrementale)

La nuova disposizione introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo.

Articolo 1, comma 74 e 75 (Proroga, per il 2023, sospensione mutui ed agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

Viene  prorogata al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette. In sintesi, le predette agevolazioni prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Inoltre, specificano, in particolare, che le domande per accedere al Fondo di Garanzia fino all’80% del finanziamento possono essere presentate fino al 31 marzo 2023.

Articolo 1, commi 231-252 (Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022)

Dispone la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi precedenti. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

Articolo 1, comma 277 (Bonus mobili)

In materia di agevolazioni fiscali per l’edilizia, viene incrementato e successivamente rimodulato l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La misura massima dell’agevolazione passa da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l’anno 2023 e a 5.000 euro per l’anno 2024. Resta confermata la condizione che per gli acquisti effettuati nel 2023, il bonus dovrà essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Pertanto:

  • per gli acquisti effettuati nel 2023, il bonus spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2022;
  • per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

 

Articolo 1, commi 384-388 (Mezzi di pagamento)

A decorre dal 1° gennaio 2023, il limite per l’uso dei contanti passa da 2.000 a 5.000 euro (per l’esattezza pari a 4.999,99 euro). Con il passaggio parlamentare è stato eliminato il limite minimo per i pagamenti con POS (nel testo ddl di Bilancio presentato alla Camera la soglia minima era fissata a 60 euro), che resta, dunque, obbligatorio accettare anche per le cifre inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, e in caso di inadempienza si applica la relativa sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

 

Articolo 1, commi 894-895 (Proroga Superbonus al 110%)

Il comma 894, introdotto alla Camera, individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90% della detrazione prevista a partire dal 2023. Specificatamente proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per conservare il superbonus al 110% anche nel 2023 per i condomini con delibere approvate entro il 18 novembre 2022. Per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre per fruire del superbonus al 110%, la CILA deve essere stata comunicata entro il 25 novembre 2022. Per interventi di demolizione con ricostruzione il Superbonus resta al 110% anche nel 2023 nel caso il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022. Il Superbonus 110% ( Art. 1, comma 10) è riconosciuto anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, 8 anche di proprietà di terzi, se gli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.

 

Articolo 1, commi da 126 a 147 Tassazione e valutazione cripto -attività

É confermata l’introduzione della disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa “la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”. In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi: O realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate; O non inferiori complessivamente a € 2.000.

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore / diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

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18.10.2022 BONUS ENERGIA E GAS – Credito d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore

L’art. 3, c. 1 del D.L. 21/2022 ha stabilito un credito d’imposta per compensare i maggiori oneri
sostenuti per l’energia elettrica e per il gas acquistati ed impiegati nell’attività economica.

CREDITO ENERGIA
La norma riconosce alle imprese, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5
kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente
energetica concretamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre 2022 (D.L. n. 115
del 9 agosto 2022) a condizione che il prezzo della componente energetica calcolato sulla base
della media dei costi riferita:
• al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022,
• al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022,
al netto delle imposte e degli eventuali ulteriori incentivi, abbia subito un incremento del costo
per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre del 2019.

CREDITO GAS
Il credito gas pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel
secondo e terzo trimestre 2022 per usi diversi dal termoelettrico spetta qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferita:
• al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022,
• al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022,
abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.

MODALITA’ DI CALCOLO
Ai fini della quantificazione e fruizione dei crediti per imprese diverse dalla “energivore” e
diverse dalle “gasivore” si prevede che,

1. se l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si
rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel
primo e secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, su richiesta del cliente, è tenuto
a inviare una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo
della componente energetica e l’ammontare di agevolazione spettante per il secondo e
terzo trimestre dell’anno 2022.

2. Nel caso in cui il rivenditore di energia/gas non sia lo stesso, l’impresa dovrà procedere
autonomamente alla verifica del requisito di accesso e al calcolo del credito. A tal fine, in
primo luogo, è opportuno precisare che, per determinare la “componente energetica” si
tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),il
dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato
dellacapacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di
ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura e diverso dalla
componente energetica.Inoltre, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi
effettivi ; i consumi stimati eventualmente fatturati in acconto dai gestori, pertanto, non
potranno essere considerati per il calcolo del beneficio.
Nell’ipotesi 1, nel caso il gestore di energia elettrica/gas non abbia già provveduto, consigliamo di
contattarlo e richiedere i dati essenziali per la quantificazione dell’agevolazione.

UTILIZZO DEL CREDITO
I crediti di imposta menzionati sono fruibili in compensazione mediante F24 entro il termine
del 31/12/2022

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