Nell’ambito del c.d. “Decreto Fiscale” ( Decreto Legge 21 ottobre 2021) il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive. Tale comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

In particolare, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l’obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono escluse dall’ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata le prestazioni di natura intellettuale e le prestazioni rese da:

– incaricati alla vendita occasionali;

– procacciatori di affari occasionali;

Relativamente alle prestazioni di natura intellettuale e quindi, in quanto tali, escluse dall’obbligo di comunicazione, l’INL ha chiarito che rientrano in tale categoria “a titolo meramente esemplificativo” le prestazioni rese da:

– correttori di bozze;

– progettisti grafici;

– lettori di opere in festival o in libreria;

– relatori in convegni / conferenze;

– docenti e i redattori di articoli / testi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa del 24 marzo 2022 ha reso noto che a partire da lunedì 28 marzo 2022, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati tramite SPID e CIE. Tale applicazione dovrà essere utilizzata per inviare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, ma fino al 30/4/2022 sarà possibile assolvere a tale obbligo anche tramite invio PEC.

La comunicazione preventiva obbligatoria dovrà includere una serie di informazioni specifiche sul rapporto di lavoro, quali i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA); i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF); la sede presso la quale il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa; una sintetica descrizione dell’attività; l’ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’inizio dell’incarico; la data di avvio delle prestazioni occasionali e il periodo entro il quale si potrà considerare compiuta l’opera o il servizio.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.