Il decreto correttivo bis è stato approvato il 26 luglio, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri. Le novità, in merito alla gestione del rapporto di lavoro, riguardano, in particolare, la figura del lavoratore sportivo, i direttori di gara, i lavoratori della pubblica amministrazione, la disciplina delle CO.CO.CO. sportive, nonché le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Nello specifico come si applicano le nuove regole?

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo frutto di un processo articolato iniziato nel 2019 con la legge delega n. 86/2019, proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo) e conclusosi, ma non del tutto come vedremo in seguito, con il primo decreto correttivo D.Lgs. n. 163/2022 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021).

Le novità, per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, riguardano in particolare la figura del lavoratore sportivo, i lavoratori pubblici, la disciplina delle co.co.co. sportive, le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Ecco le principali modifiche.

Lavoratore sportivo

Viene ridefinita e integrata la figura del lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25.

In particolare, la norma ora prevede che è lavoratore sportivo:

l’atleta,

– l’allenatore,

– l’istruttore,

– il direttore tecnico,

– il direttore sportivo,

– il preparatore atletico,

– il direttore di gara,

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Importante novità per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzabili: il correttivo prevede che ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.

Il correttivo bis, inoltre, precisa che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il correttivo bis modifica anche la disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.

In particolare, viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a:

– in qualità di volontari;

– fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;

– previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Qualora l’attività svolta sia come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Viene, inoltre, previsto che qualora l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Qualora accordata l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

Viene anche prevista la possibilità, in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, di percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive. In tal caso, il premio o borsa di studio beneficerà del particolare regime fiscale previsto ovvero:

– non assoggettamento a contribuzione;

– non concorrenza alla formazione del reddito;

– applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di imposta, al momento dell’erogazione.

Collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Modifiche sostanziali riguardano anche la collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo che secondo l’intenzione del legislatore rappresenta la forma “comune” e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo.

Viene, infatti, innalzato l’iniziale limite di orario settimanale che passa dalle originarie 18 a 24 ore su base settimanale escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Importanti modifiche per quanto riguarda l’aspetto assicurativo: viene infatti previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Tempistiche di iscrizione nel LUL e comunicazioni obbligatorie co.co.co sportivi

Il correttivo bis modifica anche l’adempimento dell’obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.

In particolare, viene previsto che l’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Cambiano anche le tempistiche per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS.

Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Rimborsi spese per i volontari

La norma correttiva interviene anche nella disciplina dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari ovvero a quei soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali per le attività istituzionali, compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché’ della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Viene, infatti, previsto che per le loro attività potranno essere rimborsate:

– le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

– rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Viene, infine, precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.