Legge di Bilancio 2023

Articolo 1, commi da 2 a 9 e da 45 a 50 Crediti d’imposta energetici 1 Trimestre 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023.

I decreti aiuti ter e quater hanno abbassato i KW a 4,5 per il IV trimestre 2022, quindi si può procedere a richiedere al fornitore di energia il calcolo del credito sia per il IV trimestre 2022 e per il I trimestre 2023.

Articolo 1, comma 54 (Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni)

Viene innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d’imposta 2023.

Articolo 1, commi 55-57 (Tassa piatta incrementale)

La nuova disposizione introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo.

Articolo 1, comma 74 e 75 (Proroga, per il 2023, sospensione mutui ed agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

Viene  prorogata al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette. In sintesi, le predette agevolazioni prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Inoltre, specificano, in particolare, che le domande per accedere al Fondo di Garanzia fino all’80% del finanziamento possono essere presentate fino al 31 marzo 2023.

Articolo 1, commi 231-252 (Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022)

Dispone la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi precedenti. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

Articolo 1, comma 277 (Bonus mobili)

In materia di agevolazioni fiscali per l’edilizia, viene incrementato e successivamente rimodulato l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La misura massima dell’agevolazione passa da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l’anno 2023 e a 5.000 euro per l’anno 2024. Resta confermata la condizione che per gli acquisti effettuati nel 2023, il bonus dovrà essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Pertanto:

  • per gli acquisti effettuati nel 2023, il bonus spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2022;
  • per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

 

Articolo 1, commi 384-388 (Mezzi di pagamento)

A decorre dal 1° gennaio 2023, il limite per l’uso dei contanti passa da 2.000 a 5.000 euro (per l’esattezza pari a 4.999,99 euro). Con il passaggio parlamentare è stato eliminato il limite minimo per i pagamenti con POS (nel testo ddl di Bilancio presentato alla Camera la soglia minima era fissata a 60 euro), che resta, dunque, obbligatorio accettare anche per le cifre inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, e in caso di inadempienza si applica la relativa sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

 

Articolo 1, commi 894-895 (Proroga Superbonus al 110%)

Il comma 894, introdotto alla Camera, individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90% della detrazione prevista a partire dal 2023. Specificatamente proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per conservare il superbonus al 110% anche nel 2023 per i condomini con delibere approvate entro il 18 novembre 2022. Per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre per fruire del superbonus al 110%, la CILA deve essere stata comunicata entro il 25 novembre 2022. Per interventi di demolizione con ricostruzione il Superbonus resta al 110% anche nel 2023 nel caso il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022. Il Superbonus 110% ( Art. 1, comma 10) è riconosciuto anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, 8 anche di proprietà di terzi, se gli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.

 

Articolo 1, commi da 126 a 147 Tassazione e valutazione cripto -attività

É confermata l’introduzione della disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa “la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”. In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi: O realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate; O non inferiori complessivamente a € 2.000.

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore / diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.