L’art. 13 del Decreto in esame “concede” la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 a favore dei “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.”
Come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 12.6.2025 n. 131 “per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari”.
Lo slittamento dei termini quindi:
- è riconosciuto (soltanto) ai soggetti “interessati” dall’applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi. La proroga riguarda anche:
- i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.
Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:
- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22.7 al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
- non interessa le persone fisiche “private” per le quali il versamento va effettuato:
- entro il 30.6.2025, senza alcuna maggiorazione;
- dall’1.7 al 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%;
- non può essere applicato dai soggetti “non interessati” dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).
Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la proroga dei versamenti al 21.7.2025 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio; diversamente non sono interessate dalla proroga poiché la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 1.9.2025 + 0,40%.
In merito alle somme oggetto di proroga, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e dell’acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi anche i versamenti dovuti a titolo di:
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al concordato;
- affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024;
- diritto CCIAA 2025.
| Per i soci di srl “non trasparenti” (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, spetta esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali. |